Cassazione Penale, Ordinanza n. 23279/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la sua responsabilità per plurimi episodi di estorsione e determinato la pena. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza l'assenza dell'elemento della minaccia e contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha censurato l'esiguità della riduzione di pena, lamentando una determinazione sanzionatoria troppo contenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e tendeva a ottenere una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto la motivazione sulla pena era stata ritenuta congrua. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
Norma richiamata per individuare gli elementi costitutivi del delitto di estorsione, con particolare riferimento alla minaccia, che la Corte di merito aveva ritenuto sussistente e la difesa contestava.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, anche per difetto di correlazione con la motivazione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 132 c.p.
Indicato insieme all'art. 133 c.p. come criterio che orienta la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Indicato insieme all'art. 132 c.p. come criterio che orienta la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; la mera reiterazione di doglianze già disattese o l'assenza di correlazione con le ragioni del provvedimento determinano inammissibilità.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del fatto o delle prove sotto il profilo della ricostruzione alternativa degli elementi probatori, poiché tale attività spetta esclusivamente al giudice di merito.
- La censura sulla determinazione della pena è inammissibile o infondata quando mira a sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito, se la sentenza impugnata espone una motivazione congrua in relazione ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23266/2025 del 23/06/2025
- ordinanza_penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23267/2025 del 23/06/2025
- ordinanza_penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23268/2025 del 23/06/2025
- ordinanza_penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23269/2025 del 23/06/2025
- ordinanza_penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23270/2025 del 23/06/2025
- ordinanza_penale · 23 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23271/2025 del 23/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →