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Ordinanza

Ordinanza n. 1881/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione n. di prot. 2/219-17 del 30.3.2026, notificata con consegna di copia a mani in data 1.4.2026, emessa dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri – SM – Ufficio Personale – nella persona del Comandante, Gen. C.A. -OMISSIS- -OMISSIS-, e con la quale si dispone il ‘non accoglimento’ dell’istanza di trasferimento presentata dal Vice Brigadiere RF -OMISSIS- -OMISSIS- in data 27.3.2025.

Giustizia amministrativa202604052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di trasferimento per esigenze familiari, adottato ai sensi dell'art. 398 del regolamento dell'Arma

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di trasferimento, chiedendone la sospensione cautelare. Ha dedotto la necessità di attendere ai doveri di assistenza nei confronti della madre, bisognosa di cure e assistenza, lamentando che la distanza dalla sede di servizio renderebbe difficoltoso l'esercizio di tali compiti. La controversia riguarda la valutazione delle circostanze eccezionali richieste per il trasferimento in deroga previsto dall'art. 398 del regolamento dell'Arma, nonché il bilanciamento tra le esigenze assistenziali familiari e le esigenze organizzative dell'Amministrazione militare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, nella sommaria cognizione propria della fase interinale, non emergessero prima facie i presupposti per sospendere il diniego. Il pregiudizio prospettato non è apparso effettivo e concreto, poiché l'attuale sede di servizio del ricorrente, ad Airola, non è eccessivamente distante dal domicilio della madre e presso quest'ultima è presente il fratello del ricorrente. Il Collegio ha precisato che la mera presenza di altri congiunti non è di per sé sufficiente a giustificare il diniego, ma ha ritenuto che l'Amministrazione avesse svolto una valutazione concreta, considerando la distanza della sede, i benefici già spettanti al ricorrente, quali congedo e permessi ex lege 104/1992, e la posizione dell'altro familiare residente in loco. Sono state inoltre ritenute pregnanti le esigenze organizzative dell'Amministrazione, in relazione al ruolo di vice comandante svolto dal ricorrente nella sede di appartenenza e all'assenza di carenze di organico nei reparti richiesti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale e i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 398 del regolamento dell'Arma

    Il trasferimento in deroga alla procedura ordinaria richiede peculiari circostanze di gravità ed eccezionalità; nella fattispecie il giudice non ne ha ravvisato la sussistenza prima facie.

  • legge 104/1992

    I congedi e permessi previsti dalla legge sono stati considerati dall'Amministrazione e dal giudice tra gli strumenti di assistenza già disponibili per il ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il trasferimento in deroga alla procedura ordinaria previsto dalla disciplina dell'Arma presuppone la sussistenza prima facie di circostanze peculiari, gravi ed eccezionali.
  • La presenza di altri congiunti presso il familiare disabile non giustifica automaticamente il diniego del trasferimento, ma impone all'Amministrazione di verificare in concreto l'effettiva necessità del beneficio e il rischio di un uso strumentale della richiesta.
  • Nel valutare una domanda di trasferimento per assistenza familiare, l'Amministrazione può considerare congiuntamente la distanza della sede di servizio, i benefici assistenziali già disponibili e la situazione concreta degli altri familiari presenti, purché svolga una valutazione effettiva e non meramente astratta.
  • Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio derivante dal mancato trasferimento deve risultare effettivo e concreto; tale requisito può difettare quando la sede di servizio non sia eccessivamente distante dal domicilio del familiare e non risulti compromessa la possibilità di prestare assistenza.
  • Nella valutazione della domanda di trasferimento di un militare devono essere bilanciate le esigenze assistenziali del familiare e le esigenze organizzative dell'Amministrazione, comprese la posizione ricoperta nella sede di appartenenza e l'assenza di carenze di organico presso le sedi richieste.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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