Cassazione Penale, Sentenza n. 29164/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato il decreto della Corte di appello per violazione di legge ritenendo errata l'interpretazione dell'art. 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 159/2011: secondo la Procura il giudice della prevenzione non doveva richiedere l'accertamento di responsabilità penale ex art. 416 bis, poiché il giudizio di prevenzione ha diverso oggetto e diversa grammatica probatoria (prove indiziarie non sottoposte alle regole dell'art. 192 c.p.p.); alla luce delle dichiarazioni dei collaboranti la Procura chiedeva la conferma della pericolosità qualificata e dunque della confisca. Maria D'Anna, invece, deduceva nullità del sequestro e della confisca per presunta violazione dell'art. 17 d.lgs. 159/2011 (sostenendo che la Procura non avrebbe formulato la domanda fondata sulla pericolosità qualificata ritenuta dal Tribunale) e lamentava difetto assoluto di motivazione sul giudizio prognostico di pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al ricorso della Procura Generale: è stato ritenuto aspecifico e inconferente perché si è limitato a ripetere le emergenze probatorie già valutate dalla Corte territoriale senza confrontarsi con le argomentazioni del giudice del merito che aveva escluso la rilevanza indiziaria di quelle dichiarazioni in rapporto ai presupposti della prevenzione; inoltre la Corte territoriale aveva motivatamente distinto le fasi temporali e il ruolo effettivo dei soggetti nella gestione dell'impresa, argomentazioni non confutate in Cassazione. Quanto al ricorso di Maria D'Anna: è stato ritenuto infondato perché la documentazione (richiesta dell'organo proponente e decreto di sequestro del novembre 2016) dimostrava che l'ufficio aveva fondato la proposta su condotte di trasferimento fraudolento di valori, evocative della specifica ipotesi di pericolosità (lettera b)); la mancanza di esplicita indicazione testuale del tipo di pericolosità nella richiesta non comportava nullità, essendo la qualificazione giuridica rimessa al Tribunale. Conseguentemente sono confermate inammissibilità dei ricorsi, la Corte ha condannato Maria D'Anna al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia), art. 4, comma 1, lettere a) e b)
art. 4, comma 1, lettera a) e lettera b) d.lgs. n. 159/2011
La Corte territoriale aveva distinto le due modalità di pericolosità (appartenenza mafiosa vs. condotte di elusione/trasferimento fraudolento di valori) e ha ritenuto non sussistente la pericolosità da appartenenza mafiosa per alcune delle indagate, mantenendo invece la misura per la specifica ipotesi di cui alla lettera b) connessa ai trasferimenti fraudolenti; la Cassazione ha ritenuto legittima tale valutazione in assenza di motivazione contraria adeguata nel ricorso della Procura.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 17
art. 17 d.lgs. n. 159/2011
La doglianza di nullità basata sull'assenza nella richiesta di espressa indicazione del tipo di pericolosità è stata rigettata: la necessaria qualificazione del presupposto soggettivo può emergere dalla descrizione dei fatti allegati dall'organo proponente e spetta al giudice valutarne la rilevanza giuridica.
codice penale, art. 416-bis
La Cassazione sottolinea che il giudizio di prevenzione non coincide con quello di responsabilità penale ex art. 416-bis; tuttavia la Procura non ha adeguatamente spiegato perché la valutazione del giudice del merito dovesse essere ritenuta viziata nel caso concreto.
codice penale, art. 512-bis
Riferita alla rilevanza delle condotte di trasferimento di valori poste in essere per eludere una misura di prevenzione o sequestro, tali fatti possono costituire presupposto per la pericolosità ai sensi della lettera b) dell'art. 4.
codice di procedura penale, art. 192
Richiamato dalla Procura in ordine alle regole probatorie, ma la Corte ha osservato che la materia prevenzionale ha specificità; tuttavia la Procura non ha motivato concretamente l'errore di valutazione contestato.
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia), artt. 10 e 27
artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159/2011
La Cassazione ricorda i limiti e le regole propri del diritto antimafia nella materia della prevenzione, sottolineando che le valutazioni del giudice di merito rientrano nell'ambito del sindacato limitato in Cassazione quando il ricorso non affronta puntualmente le argomentazioni del giudice del merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di prevenzione il giudice valuta la pericolosità sociale secondo parametri e prove diverse rispetto al giudizio penale: non è richiesta la prova di responsabilità penale ex art. 416-bis per riconoscere l'appartenenza o altri profili di pericolosità, ma le motivazioni del giudice devono essere adeguatamente valorizzate e confrontate in appello e in eventuale cassazione.
- Un ricorso in Cassazione che si limiti a ripetere le risultanze e le dichiarazioni di teste o collaboranti senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni e la logica decisionale del giudice del merito è suscettibile di inammissibilità per aspecificità.
- La richiesta dell'organo proponente per misure di prevenzione non deve necessariamente indicare testualmente la lettera normativa di pericolosità invocata: se la descrizione dei fatti è tale da far emergere logicamente il presupposto soggettivo, la qualificazione giuridica resta demandata al giudice chiamato a decidere.
- Le contestazioni sulla motivazione del giudizio prognostico di pericolosità devono essere concrete e dimostrare il vizio motivazionale: la mera enunciazione del difetto di motivazione, senza evidenziare dove e perché la motivazione sia carente, è inefficace.
- I trasferimenti fraudolenti di valori realizzati per eludere misure di prevenzione o sequestri (art. 512-bis e fattispecie connesse) possono costituire autonomo presupposto per l'adozione o il mantenimento di misure patrimoniali in materia di prevenzione.
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