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Sentenza

Sentenza n. 83/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza: - alla sentenza n. 1272 del 6/11/2024 del Tribunale di Locri - Sezione Civile - Controversie in materia di lavoro e previdenza, in punto di pagamento delle spese di giudizio distratte in favore dei difensori antistatari odierni ricorrenti; - e alla sentenza n. 1303 del 6/12/2024 del Tribunale di Palmi - Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza, in punto di pagamento delle spese di giudizio distratte in favore dell’Avv. Di Maula Emanuele, quale “procuratore antistatario”;

Giustizia amministrativa202500221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione delle statuizioni sulle spese di giudizio contenute in due sentenze civili passate in giudicato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto, ai sensi dell'art. 112 c.p.a., azione di ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Locri e del Tribunale di Palmi, entrambe relative a controversie di lavoro e previdenza. Le sentenze, notificate e passate in giudicato, avevano liquidato spese di giudizio distratte in favore dei difensori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c. I ricorrenti hanno dedotto che era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 senza che le amministrazioni avessero dato piena ed esatta esecuzione ai provvedimenti. Nel corso del giudizio hanno tuttavia dichiarato che il Ministero aveva integralmente pagato le somme dovute, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Non è stata però depositata la prova documentale dell'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che l'assenza della prova documentale del pagamento impedisse di dichiarare la cessazione della materia del contendere con pronuncia di merito ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché non era documentalmente dimostrato il pieno soddisfacimento dei crediti derivanti dalle sentenze azionate. Tuttavia, ha interpretato la dichiarazione dei ricorrenti come rinuncia sostanziale all'interesse alla decisione, determinata dal sopravvenuto pagamento, e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione delle statuizioni sulle spese contenute nelle sentenze civili passate in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere richiede la prova del pieno soddisfacimento della pretesa azionata; in mancanza di prova documentale del pagamento, non può essere pronunciata con effetto di merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione, anche se il soddisfacimento della pretesa non è documentalmente provato al punto da consentire la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle decisioni nei confronti delle amministrazioni è stato dedotto come presupposto dell'azione di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Le sentenze civili azionate avevano disposto la distrazione delle spese di giudizio in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone la prova del pieno e integrale soddisfacimento della pretesa azionata; la mera dichiarazione della parte, non accompagnata da documentazione del pagamento, non è sufficiente per una pronuncia di merito ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, il ricorrente dichiara che l'amministrazione ha adempiuto e manifesta conseguentemente il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse anche in assenza della prova documentale necessaria per la cessazione della materia del contendere.
  • La mancata prova dell'adempimento impedisce di accertare con efficacia di merito il pieno soddisfacimento della pretesa, ma non esclude necessariamente la declaratoria di improcedibilità se la condotta processuale del ricorrente evidenzia il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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