Sentenza n. 949/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - per quanto riguarda il ricorso principale: - del provvedimento di aggiudicazione dell’Agenzia del Demanio prot. n. 63 del 15 maggio 2026, avente ad oggetto la “Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori finalizzati alla valorizzazione e rigenerazione urbana sostenibile dell’area dell’ex caserme “Milano” e “Capozzi” site in Bari” e della relativa nota di trasmissione in pari data; - dei verbali della Commissione di gara n. 8 del 14 aprile 2026 e n. 9 del 28 aprile 2026, specie nella parte in cui, contrariamente a quanto sino ad oggi affermato, (i) la Commissione sostiene che la precedente attribuzione di punteggio sarebbe scaturita dalla valutazione di entrambi gli immobili indicati da Manelli, e non invece del solo immobile già interamente completato e (ii) attribuisce a questo immobile (id est: alla nuova sede del Consiglio Regionale della Puglia) un punteggio pari a 0,2, ovvero una valutazione insufficiente/irrilevante, in luogo del punteggio pari a 0,67 (corrispondente ad una valutazione ampiamente sufficiente) attribuito in precedenza; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; - nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto che fosse medio tempore stipulato ed il subentro nell’aggiudicazione, ed in subordine, per il risarcimento di tutti i danni subìti e subendi per equivalente; - per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Costruzioni Barozzi S.p.A. il 23 giugno 2026: - per l’annullamento, nei limiti dell’interesse qui azionato: - di tutti gli atti e provvedimenti della gara de qua, per quanto di ragione, ivi compresi: a) verbali della Commissione giudicatrice n. 8 del 14-20-23 aprile 2026 e n. 9 del 28 aprile 2026, nelle parti in cui: a1) assegnano al R.T.I. Manelli il punteggio complessivo di 69,78 per l’offerta tecnica, di cui 1,08 per il sub-criterio “A.2” e 11 per il sub-criterio “D.2”; 2) collocano il R.T.I. Manelli nella graduatoria finale; b) determina di aggiudicazione dell’Agenzia del Demanio del 15 maggio 2026, nella parte in cui colloca il R.T.I. Manelli nella graduatoria finale; c) ogni atto e provvedimento, anche ignoto, a mezzo del quale la Stazione appaltante abbia ammesso l’offerta del R.T.I. Manelli in gara e la abbia collocata nella graduatoria finale, omettendo di disporne l’esclusione; d) nota prot. Ag Demanio n. 251 del 19 dicembre 2025 con la quale l’Agenzia del Demanio-Direzione servizi del patrimonio ha richiesto al R.T.I. Manelli S.p.A. (e per essa alla capogruppo Manelli Impresa S.p.A.) “una dichiarazione sottoscritta digitalmente, con la quale il legale rappresentante di ciascun componente il raggruppamento dichiari l’ultrattività dell’offerta presentata nella procedura in oggetto per ulteriori 90 giorni nonché documentazione comprovante l’avvenuta proroga dell’originaria garanzia fideiussoria per il suddetto periodo, con decorrenza dalla data di scadenza della stessa”; e) nota Agenzia Demanio prot. n. 39 del 26 marzo 2026, inviata a Manelli Impresa S.p.A. ed a CMC Ravenna S.p.A., con la quale si afferma quanto segue: “Con riguardo alla procedura in oggetto, in considerazione della pendenza del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, Sez. V, RG n. 9798/2025, e stante l’approssimarsi del termine di scadenza della validità dell’offerta presentata dall’allora RTI Manelli s.p.a., come da ultimo prorogato, si rende necessario acquisire dichiarazione di conferma ed ultrattività della stessa, debitamente sottoscritta, per ulteriori 90 giorni, nonché documentazione attestante la proroga della relativa garanzia fideiussoria per il medesimo periodo. Ciò posto, nel dare riscontro a quanto sopra, si chiede altresì di fornire un aggiornamento in merito agli “adempimenti previsti dalla procedura di gara in oggetto”, in virtù dell’impegno a darvi corso, assunto con nota del 29.01.2026. Quanto sopra dovrà pervenire, con cortese sollecitudine, e comunque prima della scadenza del termine di validità della garanzia (6 aprile p.v.) al presente indirizzo PEC”; f) ogni atto connesso, conseguente o presupposto rispetto ai suddetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dell'appalto integrato in favore del RTI primo classificato, unitamente ai verbali della Commissione che avevano rideterminato il punteggio del RTI ricorrente per il sub-criterio A.2
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il RTI Manelli, originariamente secondo classificato, ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore del RTI Cobar dopo la rinnovazione delle valutazioni imposta da una precedente sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione del giudicato e dell'art. 21-septies l. 241/1990, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto limitarsi a motivare il punteggio originario di 3,68 per il sub-criterio A.2, senza procedere a una nuova valutazione né ridurlo a 1,08. Ha inoltre dedotto illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione degli artt. 23.1 e 24.1 del disciplinare, contestando la valutazione tecnica dell'intervento presentato e sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto considerare ulteriori parametri desunti dalla scheda tecnica e confrontare il progetto del RTI Manelli con quelli del RTI Cobar. Il RTI Cobar ha proposto ricorso incidentale, deducendo, tra l'altro, la perdita dei requisiti del RTI Manelli per effetto dell'affitto di ramo d'azienda, la mancata valida proroga dell'offerta, informazioni fuorvianti, gravi illeciti professionali, una risoluzione contrattuale, l'insufficiente numero di lavori presentati per il sub-criterio A.2 e l'erroneità del punteggio attribuito al RTI Manelli per il sub-criterio D.2.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale, compensando le spese. Quanto alla prima censura, ha ritenuto che la precedente sentenza non imponesse una mera integrazione motivazionale del punteggio già attribuito, ma avesse annullato la valutazione relativa al sub-criterio A.2 disponendo il riesercizio del potere e facendo salva la rideterminazione del punteggio. La Commissione poteva quindi rivalutare l'offerta e confermare o modificare l'aggiudicazione. Le difese precedentemente svolte dall'Avvocatura dello Stato non vincolavano la successiva attività amministrativa: l'Avvocatura dispone della rappresentanza processuale, non di quella sostanziale, e le sue argomentazioni non costituiscono manifestazioni della volontà amministrativa né confessioni o atti della Commissione. Quanto alla nuova valutazione, il disciplinare prevedeva sei criteri qualitativi, mentre la scheda tecnica aveva funzione descrittivo-esplicativa e non costituiva una griglia rigida di ulteriori 27 sottoparametri; le deduzioni su tali sottoparametri, formulate per la prima volta in una memoria non notificata, erano comunque tardive. Il giudizio della Commissione, fondato sulla ritenuta insufficienza o irrilevanza dell'intervento sotto i sei criteri, non presentava manifesta illogicità, travisamento, abnormità o inattendibilità tecnica. Il giudice non poteva sostituire la propria valutazione a quella della Commissione in presenza di mere opinioni divergenti. Erano inoltre tardive le contestazioni rivolte al punteggio attribuito al RTI Cobar, non impugnato nel precedente giudizio e ormai cristallizzato. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile perché il rigetto del ricorso principale rendeva insussistente l'interesse del RTI Cobar; il TAR ha comunque esaminato le censure per ragioni di completezza e spese, ritenendole infondate o inammissibili. In particolare, l'affitto di ramo d'azienda di durata superiore a tre anni non comportava automaticamente la perdita dei requisiti e consentiva il subentro dell'affittuario nella posizione dell'affittante; la comunicazione PEC della mandataria era idonea a confermare l'ultrattività dell'offerta e a prorogare la garanzia; le notizie di stampa non provavano violazioni retributive; la verifica della risoluzione contrattuale riguardava il solo aggiudicatario; la presentazione di un solo progetto valutabile era consentita dal disciplinare, che indicava due interventi come numero massimo; la contestazione del punteggio D.2 del RTI Manelli era tardiva.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Base normativa della procedura aperta telematica per l'affidamento dell'appalto integrato.
art. 93, comma 6, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale fondamento della riconvocazione della Commissione per rinnovare le operazioni valutative nei limiti stabiliti dalle pronunce giurisdizionali.
art. 107, comma 3, d.lgs. 36/2023
Consente l'inversione procedimentale, con esame delle offerte prima della verifica della documentazione amministrativa, secondo il disciplinare.
art. 21-septies l. 241/1990
La ricorrente ne invocava la violazione per asserita elusione del giudicato; il TAR ha escluso che la riedizione del potere valutativo fosse elusiva, poiché autorizzata dalla precedente sentenza.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Impedisce al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati ed è stato richiamato per confermare la necessità del nuovo esercizio valutativo.
art. 23.1 del disciplinare di gara
Individuava i sei criteri di valutazione del sub-criterio A.2 e consentiva la presentazione di un massimo di due interventi realizzati.
art. 24.1 del disciplinare di gara
Stabiliva il metodo di calcolo dei coefficienti qualitativi e qualificava il coefficiente 0,20 come corrispondente a una soluzione insufficiente o irrilevante.
art. 16, comma 9, Allegato II.12 d.lgs. 36/2023
in caso di affitto di azienda, "l’affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni"
L'affitto di azienda di durata almeno triennale consente all'affittuario di utilizzare i requisiti dell'impresa locatrice; l'operazione non determina automaticamente la perdita delle attestazioni SOA o dei requisiti di partecipazione.
artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 36/2023
Principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, valorizzati nella valutazione della conferma dell'offerta tramite PEC e della possibilità di conservare la partecipazione alla gara.
art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023
La contestazione di informazioni fuorvianti è stata respinta perché la comunicazione dell'affitto di ramo d'azienda era comunque pervenuta alla stazione appaltante durante la procedura.
art. 95, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023
La dedotta causa di esclusione per violazioni degli obblighi retributivi non è stata provata, essendo state prodotte soltanto generiche notizie di stampa.
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
Le dedotte informazioni fuorvianti e gravi carenze esecutive non hanno comportato l'esclusione del concorrente.
art. 98, comma 3, lett. c), e comma 6, lett. c), d.lgs. 36/2023
La censura relativa alla risoluzione di un precedente contratto è stata respinta perché la verifica obbligatoria riguardava soltanto l'aggiudicatario, qualifica mai rivestita dal RTI Manelli.
art. 65 d.lgs. 82/2005
La trasmissione della dichiarazione dal domicilio digitale del concorrente iscritto in pubblici elenchi è stata ritenuta idonea a garantire provenienza e integrità della dichiarazione telematica.
art. 6-bis d.lgs. 82/2005
Rileva quale disciplina dell'Indice nazionale dei domicili digitali utilizzato per verificare la provenienza della PEC.
Massime di principio
- Quando una sentenza annulla una valutazione tecnica di gara e dispone la rideterminazione del punteggio, facendo salva la conferma o l'annullamento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione deve riesercitare il potere valutativo e non è limitata a una mera integrazione motivazionale del punteggio originario.
- Le argomentazioni difensive dell'Avvocatura dello Stato hanno natura processuale e non costituiscono manifestazioni della volontà sostanziale dell'Amministrazione; pertanto non vincolano la riedizione del potere amministrativo e non assumono valore confessorio né possono integrare postumamente la motivazione dell'atto.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione di gara resta circoscritto alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento, errore sui presupposti, abnormità o incoerenza della procedura valutativa; il giudice non può sostituire una propria valutazione opinabile a quella dell'organo tecnico competente.
- Gli elementi contenuti in una scheda descrittivo-esplicativa dell'offerta non costituiscono ulteriori sottocriteri di valutazione se la lex specialis non li qualifica espressamente come tali né stabilisce il loro collegamento vincolante con i criteri di valutazione; le censure fondate su tale diversa ricostruzione, se formulate per la prima volta in una memoria non notificata, sono inammissibilmente nuove.
- L'affitto di azienda o di ramo d'azienda di durata non inferiore a tre anni consente all'affittuario di avvalersi dei requisiti dell'impresa locatrice e non determina, di per sé, la perdita automatica dei requisiti di partecipazione o delle attestazioni SOA, dovendosi bilanciare la stabilità dei requisiti con il favor partecipationis e la libertà di riorganizzazione imprenditoriale.
- La dichiarazione di ultrattività dell'offerta trasmessa dalla mandataria tramite il proprio domicilio digitale iscritto in pubblici elenchi può essere ritenuta idonea a raggiungere lo scopo della conferma dell'offerta anche senza dichiarazioni separate delle mandanti, quando garantisca certezza della provenienza e sia accompagnata dalla proroga della garanzia provvisoria.
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