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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02126/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista, nella qualità di responsabile dell'assistenza fiscale incaricato da un CAF, aveva apposto il visto di conformità su documenti allegati alle dichiarazioni Modello 730/2015 relative all'anno d'imposta 2014 di una contribuente. All'esito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973, l'Agenzia delle entrate ritenne il visto infedele e iscrisse a ruolo nei confronti del professionista l'importo delle imposte, della sanzione del 30% e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. La cartella di pagamento fu impugnata perché il ricorrente sosteneva, da un lato, che lo ius superveniens del 2019 avesse ridotto la sanzione alla sola somma pari al 30% della maggiore imposta, e, dall'altro, che l'iscrizione a ruolo fosse stata compiuta da un ufficio territorialmente incompetente, poiché la competenza spettava alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del trasgressore, cioè del professionista. In cassazione sono stati dedotti: violazione dell'art. 39 d.lgs. 241/1997 per incompetenza dell'ufficio che aveva formato il ruolo; violazione della disciplina sopravvenuta e del favor rei; omesso esame di un fatto decisivo circa la fondatezza nel merito della pretesa.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, nella fattispecie del visto infedele, la competenza all'iscrizione a ruolo e alla contestazione della violazione spettasse funzionalmente e territorialmente alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore, e non alla direzione provinciale che aveva proceduto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo originario del professionista, annullando la cartella impugnata per invalidità dell'atto a monte derivante dall'incompetenza dell'ufficio. Sono rimasti assorbiti il secondo motivo, sulla più favorevole quantificazione della sanzione alla luce della modifica normativa del 2019, e il terzo, sull'infondatezza nel merito della pretesa. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione e per la recente formazione dell'orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata come base del controllo formale sulla dichiarazione del contribuente assistito.

  • art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Nella versione ratione temporis prevedeva, per il visto infedele, il pagamento dell'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente; la Corte lo qualifica come disposizione anche punitiva.

  • art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Attribuisce la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore; tale competenza è ritenuta funzionale e inderogabile.

  • art. 39, comma 1, lett. a-bis), d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla nuova quantificazione sanzionatoria, ma la questione resta assorbita.

  • art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato dal ricorrente per il principio del favor rei in materia sanzionatoria tributaria.

  • art. 7 CEDU

    Invocato dal ricorrente in relazione alla natura punitiva della misura e all'applicazione della disciplina più favorevole.

  • artt. 3, 23 e 53 Cost.

    Richiamati nel secondo motivo a sostegno della censura sulla corretta quantificazione della pretesa sanzionatoria.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Censura formulata come violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • Nella disciplina del visto di conformità infedele apposto su dichiarazioni fiscali, la competenza a contestare la violazione e a iscrivere a ruolo le somme dovute spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore, e tale attribuzione non è derogabile.
  • L'adozione dell'atto da parte di un ufficio fiscalmente incompetente determina l'illegittimità della pretesa e travolge la cartella di pagamento emessa sulla base di quell'iscrizione a ruolo.
  • Quando la decisione di legittimità accoglie una censura che colpisce un vizio a monte dell'iscrizione a ruolo, le ulteriori questioni sulla misura della sanzione e sul merito della pretesa risultano assorbite.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale di legittimità già consolidatosi in materia, la Corte può farvi espresso richiamo per dare continuità alla soluzione interpretativa e definire la controversia senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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