Sentenza del 03/11/2016 n. 22177 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto revocazione contro la sentenza della Corte di Cassazione n. 695 del 2011, articolando cinque motivi. Ha denunciato, in particolare, errori di fatto nella percezione degli atti e della sentenza d'appello, la violazione di un giudicato interno, l'omessa o errata considerazione di un'eccezione di giudicato esterno formulata nelle memorie ex art. 378 c.p.c., l'errata percezione del contenuto delle statuizioni coperte da giudicato e il contrasto con un successivo giudicato esterno relativo alla sua asserita qualità di non imprenditrice.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile, poiché gli errori denunciati non costituivano errori revocatori decisivi, immediatamente evidenti e oggettivamente rilevabili, ma al più errori di giudizio o di valutazione delle risultanze processuali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la violazione del giudicato interno nello stesso processo deve essere fatta valere con ricorso ordinario per cassazione e non con revocazione. Il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti inammissibili perché la Corte aveva già espressamente esaminato e respinto l'eccezione di giudicato. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché contro le sentenze della Cassazione non è ammessa la revocazione per contrasto di giudicati; inoltre, il giudicato invocato si era formato con una sentenza successiva a quella impugnata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 8.000 euro, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L'errore revocatorio deve consistere in una svista materiale e oggettivamente evidente, riguardare un fatto incontrovertibile, essere decisivo per la decisione e non riguardare una questione già controversa o un'errata valutazione giuridica o probatoria.
Art. 395, n. 5, c.p.c.
contrarietà della sentenza ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata
La revocazione per contrasto di giudicati non è ammessa contro le sentenze della Corte di Cassazione, non essendo espressamente richiamata dagli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
revocazione delle sentenze della Corte di cassazione
La revocazione delle sentenze della Cassazione è ammessa entro i limiti previsti dalla disciplina speciale e non consente di trasformare errori di giudizio, valutazioni probatorie o questioni giuridiche in errori revocatori.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza o del procedimento
La violazione del giudicato interno formatosi nel medesimo processo deve essere dedotta mediante ricorso ordinario per cassazione, non mediante revocazione.
Art. 378 c.p.c.
Le memorie depositate in vista dell'udienza possono contenere argomentazioni e difese, ma l'eventuale mancata o errata valutazione del loro contenuto non integra automaticamente un errore di fatto revocatorio.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è un rimedio eccezionale: è utilizzabile solo per una svista materiale immediatamente riconoscibile dagli atti, non per contestare l'interpretazione delle norme, la valutazione delle prove o la ricostruzione giuridica della controversia.
- L'errore deve essere decisivo: occorre dimostrare che, senza quella svista, la decisione avrebbe necessariamente avuto un esito diverso.
- Non è configurabile errore revocatorio quando il giudice abbia esaminato la questione e l'abbia risolta in modo ritenuto erroneo dalla parte: in tal caso si tratta di errore di giudizio.
- La violazione del giudicato interno, formatosi nello stesso processo, deve essere contestata con il mezzo ordinario previsto per i vizi processuali, non con la revocazione.
- Il giudicato esterno vincola solo se riguarda il medesimo rapporto giuridico e le stesse parti o soggetti cui la legge riconosce efficacia riflessa; un giudicato relativo a un distinto rapporto tributario non è automaticamente vincolante.
- Un giudicato formatosi dopo la pronuncia impugnata non può essere utilizzato per sostenere che quella pronuncia fosse revocabile, perché il giudice deve valutare la situazione esistente al momento in cui la propria decisione è venuta a esistenza.
- Quando la legge non prevede espressamente la revocazione della sentenza di Cassazione per un determinato motivo, come il contrasto tra giudicati, tale rimedio non è esperibile.
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