Sentenza del 26/01/2015 n. 276 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposte sul reddito - Ires - Criteri di valutazione - Immodificabilità da un esercizio all'altro - Estinzione anticipata mutuo - Non giustifica la deroga al principio generale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la ripresa fiscale relativa alla deduzione degli interessi passivi su un mutuo. Dopo l'estinzione anticipata del finanziamento, avvenuta il 31 marzo 2007, aveva rideterminato e imputato nell'esercizio una quota di costi diversa da quella prevista dall'originario piano di ammortamento, sostenendo che la modifica fosse possibile poiché l'estinzione era intervenuta prima della redazione del bilancio.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'estinzione anticipata del mutuo non consente di modificare retroattivamente o discrezionalmente i criteri di valutazione adottati negli esercizi precedenti. Ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 6, c.c., i criteri di valutazione devono rimanere costanti da un esercizio all'altro, salvo deroghe eccezionali non ravvisabili nel caso concreto. Inoltre, secondo l'art. 75 del D.P.R. n. 917 del 1986, il componente negativo deve essere imputato all'esercizio di competenza, individuato in quello in cui si forma il titolo giuridico della spesa; la deduzione in un esercizio diverso è ammessa soltanto quando la legge lo prevede e quando siano raggiunte la certezza dell'esistenza o la determinabilità obiettiva dell'ammontare. La società non poteva quindi rideterminare la quota di interessi sulla sola base dell'estinzione anticipata.
Norme richiamate
Art. 2423-bis, comma 1, n. 6, codice civile
I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
La norma impone la continuità dei criteri di valutazione contabile e fiscale, consentendo deroghe solo in presenza di circostanze eccezionali e adeguatamente giustificate. L'estinzione anticipata di un mutuo, da sola, non costituisce una giustificazione sufficiente.
Art. 75, D.P.R. n. 917 del 1986
Il reddito d'impresa deve essere determinato secondo il principio di competenza. Il componente negativo va imputato all'esercizio nel quale si forma il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, salvo specifiche deroghe che consentano la deduzione in un esercizio diverso quando l'esistenza sia certa o l'ammontare sia obiettivamente determinabile.
Massime di principio
- L'estinzione anticipata di un finanziamento non consente, di per sé, di modificare il criterio di imputazione dei costi già adottato né di concentrare in un unico esercizio quote di interessi riferite a periodi diversi.
- Nel reddito d'impresa, la deduzione dei costi deve rispettare il principio di competenza: rileva l'esercizio in cui sorge il titolo giuridico della spesa, non necessariamente quello in cui il pagamento viene effettuato o il finanziamento viene estinto.
- La certezza dell'esistenza e la determinabilità dell'importo possono giustificare una deroga solo quando tale possibilità sia prevista dalla disciplina applicabile; non autorizzano automaticamente una scelta discrezionale del contribuente.
- I criteri contabili e fiscali devono essere mantenuti costanti nel tempo. Un cambiamento è ammissibile soltanto in presenza di ragioni eccezionali, oggettive e adeguatamente documentate, non per perseguire una diversa imputazione temporale dei costi.
- In situazioni analoghe occorre verificare il piano di ammortamento originario, la disciplina contrattuale dell'estinzione anticipata, la competenza economica delle singole componenti e l'esistenza di una specifica norma che consenta un diverso esercizio di deduzione.
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