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Sentenza

Sentenza n. 818/2026 - Salerno, Sezione 3

PER L'OTTEMPERANZA alla sentenza n. 1940/2025 (Repert. N. 2006/2025 del 6.6.2025) resa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 5.6.2025, pubblicata il 6.6.2025, a definizione del giudizio R.G. n. 262/2019, nella parte in cui è così disposto: "… 4. condanna il COMUNE DI SCAFATI al pagamento, in favore di EMORA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 406,00 per spese ed € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, per la fase monitoria, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario; 5. condanna il COMUNE DI SCAFATI al pagamento, in favore di EMORA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 14.103,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, per la presente fase, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario… ".

Giustizia amministrativa202501938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, limitatamente alla condanna del Comune al pagamento delle spese di lite attribuite al procuratore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

L’avvocato, quale procuratore antistatario della cooperativa sociale creditrice, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva condannato il Comune di Scafati al pagamento delle spese processuali relative alla fase monitoria e alla fase di merito, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza civile era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era stata notificata al Comune il 9 giugno 2025 ai fini dell’intimazione ad adempiere. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, il Comune non aveva dato integrale esecuzione alle statuizioni relative al pagamento delle spese in favore del procuratore antistatario. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito e non ha formulato contestazioni.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, che era stata validamente eseguita la notificazione ai fini dell’intimazione ad adempiere, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e che le statuizioni relative alle spese di lite non risultavano integralmente eseguite. In assenza di contestazioni dell’amministrazione, ha ordinato al Comune di Scafati di corrispondere al ricorrente, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, le somme spettanti in forza del titolo. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d’ora il Prefetto di Salerno quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro 60 giorni dalla richiesta della parte corredata dalla dichiarazione di perdurante inottemperanza. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Prima dell’esecuzione forzata o dell’azione di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione, deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi da parte dell’amministrazione inadempiente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e sono decorsi i 120 giorni previsti dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 senza integrale esecuzione della condanna pecuniaria.
  • La condanna alle spese processuali con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario legittima quest’ultimo a chiedere in proprio, in sede di ottemperanza, l’esecuzione della statuizione di pagamento contenuta nel titolo giudiziale.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricandolo di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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