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Sentenza

Sentenza n. 630/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Capo della sentenza del TAR Lazio che, pur accogliendo il ricorso per ottemperanza, aveva compensato integralmente le spese del giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La dipendente, già ricorrente in un giudizio di ottemperanza volto all’esecuzione di una sentenza della Corte d’appello di Roma – Sezione lavoro, ha appellato limitatamente al capo relativo alle spese. La sentenza civile aveva riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato con contratti a tempo determinato, il diritto all’inquadramento nella III fascia stipendiale, differenze retributive per € 12.243,11 oltre accessori e la refusione delle spese del doppio grado. Il TAR aveva accolto l’ottemperanza, ma aveva compensato le spese sul presupposto del carattere seriale del contenzioso. L’appellante ha dedotto la violazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c., dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, nonché degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la serialità della controversia e le eventuali difficoltà organizzative dell’Amministrazione non costituiscono ragioni idonee a derogare al principio della soccombenza.

La decisione

L’appello è stato accolto nei limiti indicati. Il Consiglio di Stato ha ritenuto erronea la compensazione delle spese disposta dal TAR, in quanto contraria al criterio generale della soccombenza previsto dall’art. 26 c.p.a. e dall’art. 91 c.p.c. La compensazione richiede una motivazione specifica e rafforzata, poiché costituisce deroga alla regola della condanna della parte soccombente. Il carattere seriale del contenzioso non integra, di per sé, un’eccezionale ragione di compensazione; può eventualmente giustificare una riduzione del compenso, quale indice di minore impegno difensivo. Nel caso concreto, la serialità era inoltre riconducibile alla persistente e ingiustificata inottemperanza del Ministero a statuizioni giudiziali e non poteva quindi tradursi in un vantaggio processuale per l’Amministrazione. In parziale riforma della sentenza appellata, il Ministero è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, liquidate forfettariamente in € 800,00, oltre spese generali, accessori di legge e contributo unificato ove versato, nonché le spese del grado d’appello, liquidate in € 300,00 oltre accessori e contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 26 c.p.a.

    Nel processo amministrativo la regolazione delle spese segue, in via generale, il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente deve essere condannata alla rifusione delle spese; la disposizione è richiamata quale criterio generale applicabile alla regolazione delle spese nel processo amministrativo.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese costituisce deroga al principio della soccombenza e richiede la ricorrenza di presupposti eccezionali e una motivazione rafforzata.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    la sentenza deve contenere “la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi”

    Consente al giudice di motivare anche mediante rinvio a precedenti conformi, nel rispetto dell’obbligo di motivazione.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Ammette una motivazione sintetica fondata sul punto risolutivo o su un precedente conforme.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    Impone il rispetto del principio di sinteticità nella redazione degli atti e dei provvedimenti del processo amministrativo.

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022

    È richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali, senza ulteriori specificazioni nel testo.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la regola generale è la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese; la compensazione costituisce un’eccezione e deve essere sorretta da una motivazione specifica e rafforzata.
  • La serialità del contenzioso, considerata autonomamente, non costituisce un’eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese processuali; può, se del caso, incidere sulla quantificazione del compenso quale indice di minore impegno difensivo.
  • La serialità di giudizi derivante dalla persistente e ingiustificata inottemperanza dell’amministrazione a statuizioni giudiziali non può essere valorizzata a vantaggio dell’amministrazione mediante la compensazione delle spese, poiché ciò finirebbe per premiare la condotta inadempiente.
  • Il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese, ma non può porre le spese a carico della parte vittoriosa né adottare statuizioni abnormi o prive di adeguata giustificazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteGiudizio di ottemperanzaAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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