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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15572/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo manifestamente infondati e aspecifici i motivi proposti. Ha quindi confermato la decisione di merito, ha posto a carico dei ricorrenti le spese del procedimento e la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda due imputati condannati dalla Corte di appello per fatti di stupefacenti, impugnati con ricorso per cassazione. Il primo ricorrente ha dedotto un unico motivo di carenza assoluta di motivazione, sostenendo che la decisione di merito si sarebbe limitata a una mera elencazione acritica di intercettazioni. Il secondo ricorrente ha articolato più censure: violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per avere ritenuto la responsabilità sulla sola base di intercettazioni, senza sequestro di stupefacente; erronea esclusione dell'ipotesi attenuata di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, anche con riferimento a un episodio in cui la cessione non si sarebbe perfezionata e la sostanza sarebbe stata di scarsa qualità; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; e doglianze sulla dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati perché generici, assertivi e non confrontati con la motivazione della Corte di appello, ritenuta logica, congrua e corretta in diritto. In particolare, ha richiamato il principio secondo cui nei reati in materia di stupefacenti la prova può essere desunta anche dalle intercettazioni, purché la motivazione del giudice di merito sia rigorosa, e ha escluso la configurabilità del fatto lieve per la presenza di una attività organizzata di narcotraffico e per la rilevanza delle condotte accertate. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla pena. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La fattispecie di lieve entità richiede una valutazione complessiva dei parametri normativi e non può essere riconosciuta quando la condotta si inserisce in un'attività organizzata di narcotraffico o presenti connotati non modesti; il solo dato quantitativo non è decisivo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, alla condanna alle spese segue la sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve essere sorretta da motivazione coerente e conforme ai criteri legali di commisurazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a formule generiche o assertive e non si confronta in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Nei reati in materia di stupefacenti la prova della condotta può essere desunta anche dal contenuto delle intercettazioni, purché il giudice di merito esponga una motivazione rigorosa e logicamente coerente, specie se non vi siano sequestri della sostanza.
  • L'assenza di sequestro dello stupefacente non esclude di per sé la responsabilità penale, se esistono altri elementi probatori idonei, come le intercettazioni e i riscontri sulle modalità dei traffici.
  • La qualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva di qualità, quantità, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; la presenza di una struttura organizzata o di traffico non occasionale può essere ostativa.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizza elementi ritenuti decisivi, come precedenti penali, gravità del contesto criminoso e assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, senza dover confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente se consente di comprendere i criteri di commisurazione adottati, inclusa la quantificazione dell'aumento per la continuazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della provaContinuazione

Testo integrale

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