Cassazione Civile, Ordinanza n. 19212/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di una contribuente titolare di un'attività commerciale di bar e caffetteria con vendita di tabacchi e lotterie, con contestazione di maggiori ricavi sulla base di una percentuale di ricarico ritenuta negativa e incongruente rispetto alla media di settore. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva riformato tale esito respingendo la domanda, ritenendo corretto il metodo di accertamento e valorizzando l'antieconomicità dell'attività, senza dare adeguato rilievo alla prova contraria della contribuente. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla chiusura dell'attività per lavori di ristrutturazione tra luglio 2006 e maggio 2007; 2) violazione degli artt. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, sostenendo che in materia IVA l'antieconomicità, da sola, non basta a negare la detrazione se non è macroscopica e indiziaria di non verità della fattura o di difetto di inerenza; 3) violazione dell'art. 12, commi 2, 4 e 7, l. 212/2000, per mancata informazione sulla facoltà di farsi assistere da un professionista, mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale e del termine dilatorio di sessanta giorni prima dell'emissione dell'atto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la CTR non aveva esaminato un fatto storico potenzialmente decisivo, ossia la chiusura dell'esercizio per ristrutturazione, circostanza idonea a spiegare la riduzione della redditività. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, affermando che in materia IVA il solo giudizio di antieconomicità non è sufficiente a escludere il diritto alla detrazione, salvo che l'Ufficio dimostri una macroscopica antieconomicità quale indice di non verità dell'operazione o di difetto di inerenza. Ha accolto infine il terzo motivo nei limiti indicati, evidenziando che la CTR avrebbe dovuto verificare se vi fosse stato accesso nei locali dell'impresa e, in caso di accertamento a tavolino su tributi armonizzati, se la contribuente avesse allegato specifiche ragioni difensive che avrebbe potuto far valere in sede amministrativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta l'omesso esame di elementi istruttori o di argomentazioni difensive.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali richiamate sui presupposti dell'accertamento tributario e del contraddittorio endoprocedimentale.
art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973
La Corte lo richiama nel contesto dell'accertamento dei ricavi e della contestazione di antieconomicità, censurando la decisione di merito che aveva dato rilievo solo al dato dell'antieconomicità senza adeguata verifica del fatto storico allegato.
art. 54 d.P.R. 633/1972
In materia IVA l'Amministrazione non può negare la detrazione per il solo giudizio di incongruità/antieconomicità della spesa, salvo che tale antieconomicità sia macroscopica e assuma valore indiziario di non verità dell'operazione o di difetto di inerenza.
art. 12, commi 2, 4 e 7, l. 212/2000
Le garanzie procedimentali del contribuente operano, in particolare, in caso di accesso, ispezione o verifica nei locali dell'attività; per gli accertamenti senza accesso e, per i tributi armonizzati, occorre verificare il contraddittorio e la prova di resistenza.
art. 2697 c.c.
Richiamato implicitamente nella parte in cui si afferma che l'onere della prova della non verità dell'operazione o della macro-antieconomicità grava sull'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità ex art. 360, n. 5, c.p.c. è deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di singoli elementi probatori o di difese articolate dalla parte.
- In materia di accertamento tributario, la chiusura temporanea dell'esercizio per lavori di ristrutturazione può integrare un fatto storico decisivo idoneo a spiegare una riduzione di redditività e deve essere valutata dal giudice di merito se ritualmente allegata.
- Ai fini IVA, la mera antieconomicità dell'operazione non è di per sé sufficiente a negare la detrazione o a fondare la ripresa; è necessario che l'Ufficio provi una antieconomicità manifesta e macroscopica, quale indice della non verità della fattura o dell'assenza di inerenza.
- Le garanzie del contraddittorio endoprocedimentale e del termine dilatorio di cui allo Statuto del contribuente devono essere verificate in concreto, distinguendo tra accesso presso i locali dell'impresa e accertamento a tavolino, e, per i tributi armonizzati, occorre valutare anche se il contribuente abbia allegato specifiche difese che avrebbe potuto far valere.
- Il giudice tributario non può limitarsi ad aderire al dato dell'antieconomicità o alla motivazione dell'ufficio, ma deve confrontarsi con i fatti allegati dal contribuente e con l'effettivo contenuto dell'onere probatorio dell'Amministrazione.
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