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Ordinanza

Ordinanza n. 697/2026 - Napoli, Sezione 9

per l’annullamento, previa sospensione ed ammissione di incombenti istruttori, ex art. 66 c.p.a.: a) della nota ASL Napoli 1 Centro protocollo Generale-OMISSIS-Registrato da: U.O.C. Neuropsichiatria Infantile, resa in esecuzione della sentenza della 9 sezione del Tar Campania, Napoli, -OMISSIS-, nota con la quale la ASL rigetta la integrazione della terapia già prescritta alla minore con il metodo ABA (impugnativa proposta anche se la nota de quo volesse essere interpretata come elusiva del giudicato, fermo restando il tenore della sentenza -OMISSIS- cit., che rimetteva tout court alla decisone della ASL la valutazione del ricorrere o meno dei presupposti per il riconoscimento delle richieste dei ricorrenti a valle delle decisione sul silenzio con ordine alla amministrazione di determinarsi in maniera espressa sulla richiesta dei genitori, anche alla luce della documentazione versata in atti nel ricorso sul silenzio); b) Per l’accertamento del diritto della minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'ASL Napoli 1 Centro il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, nonché il diritto a n. 3 ore mensili di supervisione fino al compimento del diciottesimo anno d'età (ovvero il numero di ore corretto che sarà accertato in corso di causa); c) Per la condanna della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta, mediante il rimborso delle fatture di spesa, del trattamento riabilitativo ABA in favore del minore per 25 ore settimanali, oltre tre ore mensili di supervisione da parte del BCBA (ovvero il numero di ore corretto che sarà accertato in corso di causa) e tanto fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età del minore; d) Per la condanna della ASL Napoli 1 al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le terapie comportamentali con metodo ABA, da quantificarsi in corso di causa - ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia - per spese di terapia comportamentale erogata da terzi.

Giustizia amministrativa202601104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota dell’ASL che ha respinto la richiesta di integrazione della terapia già prescritta alla minore mediante trattamento ABA

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori della paziente)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la nota con cui l’ASL, in esecuzione di una precedente sentenza sul silenzio, ha respinto la richiesta di integrare il percorso terapeutico della minore con il trattamento ABA. Hanno chiesto l’accertamento del diritto della minore all’erogazione, diretta o indiretta mediante rimborso, di almeno 25 ore settimanali di trattamento ABA e di tre ore mensili di supervisione fino alla maggiore età, nonché il risarcimento delle spese sostenute per terapie erogate da soggetti privati. La censura centrale riguarda il difetto di motivazione della nota, la quale si limita ad affermare che l’approccio ABA presenterebbe grandi difficoltà nella generalizzazione degli apprendimenti, senza rapportare tale valutazione all’età, alle caratteristiche cliniche, al profilo di funzionamento e ai contesti educativo, sanitario e domestico della minore. È stata inoltre proposta domanda cautelare e prospettata l’eventuale natura elusiva del giudicato della precedente sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini del riesame, senza riconoscere direttamente il diritto della minore al numero di ore di trattamento richiesto né pronunciarsi definitivamente sulle domande di erogazione, rimborso e risarcimento, riservate alla fase di merito. Il Collegio ha richiamato le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità del 2025, secondo cui gli interventi per il disturbo dello spettro autistico devono essere personalizzati e calibrati sulle caratteristiche cliniche, sul profilo di funzionamento, sull’età e sui contesti di attuazione, non essendo possibile fissare standard astratti di intensità. Ha quindi ritenuto insufficiente la motivazione dell’ASL, perché priva di riferimenti puntuali al caso concreto e di una spiegazione delle ragioni per cui il trattamento ABA non sarebbe adeguato, anche eventualmente in integrazione con le terapie già in corso. L’amministrazione, pur conservando discrezionalità tecnica nell’individuazione degli strumenti terapeutici appropriati, è stata onerata di riesaminare la decisione fornendo chiarimenti e specificazioni coerenti con tali parametri. La trattazione del merito è stata fissata al 3 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione dell’amministrazione sanitaria impone, in una decisione relativa all’appropriatezza di un trattamento per una specifica paziente, di esplicitare le ragioni riferite ai presupposti concreti del caso individuale.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare può essere accordata anche mediante ordine di riesame dell’atto impugnato, quando la carenza motivazionale richieda una nuova valutazione amministrativa.

  • art. 66 c.p.a.

    È richiamato dai ricorrenti per la richiesta di incombenti istruttori; l’ordinanza non dispone tuttavia specifici incombenti ai sensi di tale norma.

  • articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti per l’oscuramento dei dati personali e sanitari contenuti nel provvedimento.

  • articolo 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato, unitamente alla disciplina europea e all’articolo 2-septies, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • articolo 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione sanitaria decide sull’appropriatezza o sull’integrazione di un trattamento riabilitativo destinato a una persona con bisogni clinici individualizzati, la motivazione deve riferirsi alle concrete caratteristiche del paziente e non può limitarsi a un’affermazione astratta sull’efficacia o sui limiti generali della terapia.
  • Nella valutazione di un trattamento per il disturbo dello spettro autistico, la motivazione deve considerare, in rapporto al caso concreto, almeno l’età, le caratteristiche cliniche, il profilo di funzionamento e i contesti educativo, sanitario e domestico.
  • L’amministrazione sanitaria conserva discrezionalità tecnica nell’individuare gli strumenti terapeutici più appropriati, ma tale discrezionalità deve essere esercitata mediante una valutazione individualizzata e adeguatamente esplicitata.
  • L’assenza di una motivazione concreta sull’inadeguatezza di un trattamento, anche in eventuale integrazione con terapie già in corso, legittima in sede cautelare una pronuncia ai soli fini del riesame, senza sostituzione del giudice all’amministrazione nella scelta terapeutica.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di istruttoria

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