Sentenza del 21/03/2017 n. 751 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Determinazione dell'imposta - Rinuncia ad un credito di finanziamento ad una società partecipata - Perdita su crediti - Non è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rinuncia al credito non è stata considerata una sopravvenienza passiva derivante da perdita del credito. L'operazione è stata qualificata come fiscalmente neutra, poiché alla cancellazione della posta attiva nel bilancio della società partecipante corrisponde il venir meno della posta passiva nel bilancio della società partecipata. Di conseguenza, non emerge una perdita deducibile ai fini IRES.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento ai fini IRES della rinuncia, da parte di una società, a un credito derivante da un finanziamento concesso a una società partecipata. Il ricorrente sosteneva, o comunque la questione esaminata concerneva, la qualificazione della rinuncia come perdita su crediti o sopravvenienza passiva deducibile. La sentenza ha invece ritenuto che, trattandosi di un'operazione infragruppo, la rinuncia non costituisca una vera perdita su crediti fiscalmente rilevante.
Massime di principio
- La rinuncia a un credito infragruppo derivante da finanziamento non è automaticamente assimilabile a una perdita su crediti deducibile ai fini IRES.
- Quando la rinuncia determina contestualmente l'eliminazione del debito della partecipata e del credito della partecipante, l'operazione può essere considerata fiscalmente neutra.
- La mera contabilizzazione di una sopravvenienza passiva o di una perdita non è sufficiente a renderla fiscalmente deducibile: occorre verificare la sostanza economica dell'operazione e i suoi effetti complessivi nel gruppo.
- Nelle operazioni tra società partecipate e partecipanti, la qualificazione fiscale deve tenere conto della natura infragruppo dell'operazione e dell'assenza di una perdita economica effettiva verso soggetti terzi.
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