Sentenza del 04/07/2018 n. 2198 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IRPEF - Reddito d'impresa - Costi deducibili - Acquisto carburante - Pagamento con carta di credito - Mancata indicazione del chilometraggio sulla scheda carburante - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità dal reddito d'impresa dei costi sostenuti per l'acquisto di carburante. L'Amministrazione aveva ritenuto irregolari le schede carburante perché prive dell'indicazione del chilometraggio dell'automezzo aziendale. Il contribuente sosteneva invece che tale carenza formale non potesse impedire la deduzione, poiché i rifornimenti erano stati pagati con carta di credito e risultavano comunque riferibili all'attività d'impresa.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. Ferma la necessità per il contribuente di dimostrare l'inerenza del costo all'attività d'impresa, la mancata indicazione del chilometraggio sulla scheda carburante costituisce una carenza meramente formale e non preclude la deduzione quando il pagamento del carburante sia stato effettuato con carta di credito, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3-bis, del D.P.R. n. 444/1997. Il costo, pertanto, può essere dedotto se adeguatamente documentato e inerente.
Norme richiamate
Art. 1, comma 3-bis, D.P.R. n. 444/1997
Disposizione relativa alla documentazione degli acquisti di carburante effettuati mediante carta di credito
Il pagamento con carta di credito consente di superare alcune formalità della scheda carburante, tra cui la mancata indicazione del chilometraggio, purché restino dimostrati l'effettività, l'importo e l'inerenza del costo all'attività d'impresa.
Massime di principio
- Le irregolarità meramente formali della scheda carburante non comportano automaticamente l'indeducibilità del costo quando il pagamento elettronico consente di verificare l'effettività e la tracciabilità dell'operazione.
- La tracciabilità del pagamento rafforza la prova dell'acquisto, ma non sostituisce la dimostrazione dell'inerenza del carburante all'attività d'impresa.
- In caso di contestazione, è opportuno conservare ricevute, estratti conto, fatture o altra documentazione idonea a collegare il rifornimento al veicolo aziendale e all'attività esercitata.
- La violazione di un adempimento documentale deve essere valutata in concreto: se non compromette i controlli sull'effettività e sull'inerenza della spesa, non dovrebbe determinare automaticamente il disconoscimento della deduzione.
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