Cassazione Penale, Sentenza n. 1646/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revoca del decreto di espulsione emesso il 30/05/2019 e già eseguito, deducendo che, dopo l'espulsione, ha contratto matrimonio con una cittadina italiana e che tale sopravvenienza dovrebbe consentirgli di terminare l'espiazione della pena mediante detenzione in Italia e ricongiungersi con la moglie. Il Magistrato di Sorveglianza di Novara aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo il decreto di espulsione definitivo e inesistente la possibilità normativa di revoca. In cassazione il ricorrente ha censurato la mancata valutazione della revoca alla luce della nuova situazione familiare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'espulsione, emessa ed eseguita come misura alternativa alla detenzione, sia stata legittima e che l'esecuzione abbia determinato l'integrale estinzione della sanzione come risultante dagli atti. La sopravvenuta iscrizione anagrafica o il matrimonio intervenuto dopo l'adozione e l'esecuzione del decreto non incidono sulla vicenda processuale ormai definita; la giurisprudenza che consente la revoca opera solo quando la diversa situazione di fatto esisteva dopo l'adozione del provvedimento ma prima della sua definitiva efficacia, o in casi in cui l'espulsione è stata eseguita dopo l'integrale espiazione della pena in altra forma (fattispecie non sovrapponibile al caso in esame). Di conseguenza il decreto di inammissibilità è stato confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 a titolo di ammenda.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione), art. 16, comma 5
L'art. 16, comma 5, è richiamato quale norma che consente l'adozione dell'espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione; la Corte interpreta che, una volta legittimamente emessa ed eseguita tale misura durante il periodo di pena, l'espulsione produce effetti tali da definire la vicenda sanzionatoria e non è revocabile sulla base di sopravvenienze intervenute dopo l'esecuzione
codice di procedura penale, art. 616
L'art. 616 c.p.p. è richiamato in relazione alle conseguenze della declaratoria d'inammissibilità (onere delle spese e obbligo di versamento della somma a favore della cassa delle ammende); la Corte applica tale disposizione per irrogare la sanzione pecuniaria e le spese processuali
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
La sentenza viene richiamata per escludere che il ricorso sia stato proposto in "colpa" rispetto alla determinazione della causa di inammissibilità, con la conseguente applicazione dell'onere economico previsto dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Una sopravvenienza personale (es. matrimonio con cittadino italiano) sopraggiunta dopo l'adozione e l'esecuzione di un decreto di espulsione, adottato come misura alternativa alla detenzione, non costituisce di norma motivo idoneo alla revoca del provvedimento se l'espulsione è stata eseguita quando la pena non era ancora integralmente espiata e la vicenda è già definita.
- Il principio generale della revocabilità dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza vale solo se la diversa situazione di fatto si è verificata dopo l'adozione del provvedimento ma in modo tale da incidere sulla situazione esistente al momento della sua efficacia; non vale per fatti intervenuti dopo l'esecuzione che hanno lo scopo di aggirare una misura già compiutamente attuata.
- È più efficace chiedere la valutazione preventiva (prima dell'esecuzione dell'espulsione) di circostanze familiari o di legami con cittadini italiani che possano integrare cause ostative all'espulsione; le sopravvenienze successive all'esecuzione hanno scarse possibilità di incidere sul provvedimento penale già definito.
- Nei casi in cui l'espulsione sia stata eseguita soltanto dopo l'integrale espiazione della pena in altra forma, la giurisprudenza riconosce margini per istanze di revoca: è quindi fondamentale verificare la tempistica dell'esecuzione rispetto all'effettivo svolgimento della pena.
- In situazioni analoghe, valutare percorsi alternativi (richieste amministrative per ricongiungimento familiare, permessi di soggiorno per motivi familiari) poiché la revoca del decreto penale di espulsione potrebbe non essere percorribile davanti al Magistrato di Sorveglianza quando l'espulsione è stata già eseguita e la vicenda giudiziale si è definita.
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