Sentenza del 26/10/2023 n. 29775 - Corte di Cassazione
Accertamento - Imposte dirette e IVA - Esclusione da Società personali - Efficacia da delibera della società - Art. 2287 cod. civ. - Delibera di esclusione del socio - Decorrenza di trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso - Esclusione immediata - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sull'imputazione ai soci, ai fini IRPEF, di utili extracontabili della Brima Plast Sas per l'anno 2006 dopo la delibera di esclusione di un socio (B.B.) adottata il 14 dicembre 2006. L'Ufficio aveva escluso B.B. e imputato l'intero maggior reddito ai soli soci superstiti; i ricorrenti hanno contestato che, ai fini fiscali, B.B. era ancora socio alla data di chiusura dell'esercizio (31/12/2006) poiché, ai sensi dell'art. 2287 c.c., la delibera di esclusione produce effetti solo dopo trenta giorni dalla comunicazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendo fondato il motivo relativo all'art. 2287 c.c., ha affermato il principio che la delibera di esclusione del socio, nei rapporti tra le parti, produce effetti solo dopo 30 giorni dalla comunicazione anche se la delibera prevede efficacia immediata, e ha cassato le sentenze della CTR rinviando la causa alla CTR del Piemonte per il riesame alla luce di tale principio; pertanto l'imputazione per trasparenza degli utili deve tener conto della compagine sociale alla data di approvazione del rendiconto (o della chiusura dell'esercizio) e non della sola data della delibera.
Norme richiamate
art. 5 TUIR
I redditi delle società di persone sono imputati ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e la compagine sociale va ricostruita al momento dell'approvazione del rendiconto; non è corretta una ripartizione pro rata temporis in caso di variazione della compagine nel corso dell'esercizio.
art. 2287 c.c.
La delibera di esclusione del socio produce effetti soltanto decorsi trenta giorni dalla sua comunicazione al socio escluso; entro lo stesso termine il socio può proporre opposizione. Il termine ha duplice rilevanza: effettività dell'effetto costitutivo e decadenza dall'impugnazione; la disposizione non può essere derogata dall'assemblea che preveda efficacia immediata.
art. 1362 c.c.
Richiamata dai ricorrenti come parametro interpretativo (criteri di interpretazione della volontà negoziale/assembleare), ma la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina speciale dell'art. 2287 c.c.
art. 1363 c.c.
Richiamata in relazione ai criteri di interpretazione della delibera; la Corte ha però affermato che la volontà assembleare non può derogare alla norma imperativa dell'art. 2287 c.c.
art. 1367 c.c.
Richiamata in tema di interpretazione e effetti delle deliberazioni, ma assorbita dalla prevalenza della disciplina di cui all'art. 2287 c.c.
art. 1334 c.c.
Richiamato dalla Corte per spiegare che, anche aderendo alla teoria negoziale della delibera, la norma speciale (art. 2287) prolunga l'efficacia rispetto al momento di conoscenza del provvedimento; impedisce efficacia immediata prevalse dalla delibera.
Massime di principio
- Per le società di persone i redditi (anche extracontabili) si imputano ai soci in base alla compagine sociale esistente al momento dell'approvazione del rendiconto; non si procede a frazionamenti pro rata temporis in relazione a variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.
- La delibera di esclusione del socio, anche se prevede efficacia immediata, produce effetti nei rapporti interni solo dopo 30 giorni dalla comunicazione al socio escluso, termine entro il quale il socio può proporre opposizione; la clausola assembleare non può derogare a questa disciplina.
- In sede di accertamento tributario occorre verificare la data di comunicazione della delibera di esclusione e la data di chiusura/approvazione del rendiconto: se la comunicazione è avvenuta meno di 30 giorni prima della chiusura dell'esercizio, l'escluso resta considerato socio per quell'esercizio ai fini dell'imputazione dei redditi.
- L'amministrazione finanziaria non può imputare pro quota redditi societari a soci subentranti o usciti sulla base della mera durata temporale di partecipazione nell'esercizio quando la legge e i principi civilistici collegati stabiliscono che il diritto agli utili matura con l'approvazione del rendiconto.
- In presenza di delibere assembleari, occorre valutare sempre la norma speciale applicabile (art. 2287 c.c.) prima di riconoscere efficacia immediata ad atti che incidono sullo status dei soci.
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