Cassazione Civile, Ordinanza n. 19467/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un assicurato volta a ottenere la liquidazione di un trattamento pensionistico più favorevole, sostenendo che, ai fini del calcolo della pensione, dovessero essere "neutralizzati" i periodi di mobilità coperti da contribuzione figurativa. La Corte d'appello aveva invece respinto la domanda, ritenendo che quei periodi non potessero essere espunti perché essenziali per il perfezionamento del diritto alla pensione in deroga ai requisiti ordinari, e richiamando il precedente di legittimità n. 21678/2018. Con il ricorso per cassazione il pensionato deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma ottavo, della l. n. 297/1982, degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 503/1992 e dell'art. 6, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 148/1993 conv. in l. n. 236/1993, oltre all'omesso esame di un fatto decisivo. In sintesi, assumeva che i periodi di mobilità, essendo un ammortizzatore sociale a tutela del lavoratore licenziato, non dovessero ridurre la base pensionabile e che l'esclusione di tali periodi fosse contraria anche agli artt. 3, 36 e 38 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale si sia correttamente conformata ai principi della Corte costituzionale sulla neutralizzazione della contribuzione solo quando la contribuzione successiva alla maturazione del diritto alla pensione sarebbe idonea a ridurre una prestazione già virtualmente maturata, ma non quando la contribuzione figurativa da mobilità sia stata indispensabile per anticipare il perfezionamento del diritto alla pensione stessa. Nel caso concreto, l'ammissione alla mobilità e il relativo accredito contributivo erano determinanti per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia; quindi non era consentito usare quel periodo per anticipare il diritto e, contemporaneamente, espungerlo dal calcolo della retribuzione pensionabile. Conseguentemente, la Corte ha confermato il diniego di riliquidazione, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
viene invocato come vizio per omesso esame di un fatto decisivo
art. 3, ottavo comma, l. 29 maggio 1982, n. 297
richiamato dal ricorrente quale base normativa per la riliquidazione del trattamento pensionistico
artt. 2 e 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi sulla determinazione del trattamento pensionistico
art. 6, commi 10 e 10-bis, d.l. 20 maggio 1993, n. 148 conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236
richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina della mobilità e del trattamento pensionistico
art. 36, primo comma, Cost.
evocato come parametro di proporzionalità fra trattamento pensionistico e quantità/qualità del lavoro
art. 38, secondo comma, Cost.
evocato come parametro di adeguatezza delle prestazioni previdenziali
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la statuizione sull'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento della declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel sistema pensionistico retributivo, la contribuzione successiva alla maturazione del diritto alla pensione può incrementare la prestazione ma non ridurre la pensione già virtualmente maturata; la contribuzione aggiuntiva dannosa va esclusa dal calcolo.
- Il principio di neutralizzazione non opera quando la contribuzione figurativa contestata è stata indispensabile per perfezionare in concreto il diritto alla pensione, specie se ha consentito l'accesso anticipato al trattamento in deroga ai requisiti ordinari.
- Non è coerente invocare la neutralizzazione di un periodo contributivo e, nello stesso tempo, far valere quello stesso periodo come presupposto necessario per l'anticipata maturazione del diritto pensionistico.
- La valutazione della rilevanza di periodi contributivi figurativi richiede di verificare se essi abbiano inciso solo in senso peggiorativo sulla pensione già maturata o se, invece, abbiano rappresentato un elemento essenziale per il perfezionamento del diritto al trattamento.
- Quando il giudice di merito accerta che la mobilità e la relativa contribuzione figurativa sono state determinanti per l'accesso anticipato alla pensione, il loro calcolo nella base pensionabile non può essere escluso per effetto del principio di neutralizzazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19372/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 12 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19379/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 12 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19382/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 12 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19398/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 12 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19405/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 12 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19408/2026 del 12/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →