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Sentenza

Sentenza n. 3497/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per l'ottemperanza delle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 03877/2025 e n. 03880/2025, rese tra le parti.

Giustizia amministrativa202507908

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Atti adottati dal Comune di Cantù in asserita esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 3877/2025 e n. 3880/2025, comprendenti la riapertura dell’istruttoria, richieste di integrazioni e subordinazione del rilascio del permesso di costruire al pagamento di oneri

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Comune, dopo le sentenze che avevano annullato il diniego del permesso di costruire e imposto il riesame dell’istanza, avesse eluso il giudicato. In particolare, il Comune avrebbe riaperto il procedimento e richiesto adempimenti istruttori ulteriori rispetto a quelli consentiti dal giudicato, prospettando un mutamento della destinazione d’uso da laboratorio ad attività culturali, ricreative e per il tempo libero, non richiesto dall’associazione, e subordinando l’efficacia e il ritiro del titolo al pagamento di euro 41.890,84 per contributo di costruzione. Secondo la ricorrente, il riesame avrebbe dovuto limitarsi alla verifica della dotazione dei parcheggi pertinenziali necessaria per il rilascio del permesso di costruire relativo a un luogo di culto e, ove i parcheggi non fossero reperibili, alla valutazione della monetizzazione. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità del ricorso richiamando una successiva sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato improcedibile un altro appello per sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo inoltre che le sentenze da eseguire non escludessero ulteriori accertamenti, compreso il pagamento degli oneri concessori.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto non rilevante la successiva sentenza n. 10412/2025, poiché essa si era limitata a dichiarare improcedibile un diverso appello e non aveva inciso direttamente sul presente giudizio di ottemperanza. Nel merito, ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza n. 3880/2025 aveva imposto al Comune di rinnovare l’istruttoria esclusivamente per accertare il numero dei parcheggi richiesti dalla disciplina urbanistica, verificare l’idoneità di quelli indicati dall’associazione e valutare, con adeguata motivazione, l’eventuale monetizzazione dei parcheggi non reperibili. Il Comune, introducendo una diversa destinazione d’uso non richiesta e imponendo adempimenti ulteriori, aveva posto in essere una condotta elusiva dell’obbligo conformativo derivante dal giudicato. Sono stati quindi dichiarati nulli, per elusione del giudicato, gli atti comunali adottati dopo la pubblicazione delle sentenze. Il Commissario ad acta già nominato, individuato nel Prefetto di Milano o suo delegato, dovrà insediarsi entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e valutare i parcheggi in relazione a una destinazione compatibile con quella di edificio di culto oppure procedere alla monetizzazione. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 6.000, oltre accessori, per le spese dell’incidente di esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per verificare l’esecuzione delle sentenze e dichiarare la nullità degli atti elusivi del giudicato.

  • art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001

    Richiamato incidentalmente in relazione a un precedente giudizio riguardante l’accertamento dell’inottemperanza a un’ingiunzione comunale; non costituisce la disciplina decisiva della presente pronuncia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deve conformarsi puntualmente all’obbligo conformativo derivante dal giudicato e non può riaprire il procedimento per introdurre questioni, qualificazioni o adempimenti estranei ai limiti fissati dalla decisione da eseguire.
  • Quando una sentenza annulla un diniego per difetto di motivazione e di istruttoria e ordina il riesame, l’amministrazione conserva il potere di rinnovare l’istruttoria soltanto entro l’ambito specificamente individuato dal giudicato; nel caso esaminato, tale ambito comprendeva la verifica degli standard di parcheggio e l’eventuale monetizzazione, non la modifica d’ufficio della destinazione d’uso richiesta.
  • È elusivo del giudicato il comportamento dell’amministrazione che, pur dichiarando di dare esecuzione alla sentenza, subordina il rilascio del titolo a nuovi adempimenti istruttori non previsti dal dictum giudiziale e tali da rendere sostanzialmente più difficile o onerosa l’esecuzione.
  • Gli atti adottati in violazione o elusione del giudicato sono nulli e possono essere rimossi nel giudizio di ottemperanza, con eventuale attivazione del commissario ad acta già nominato per assicurare l’esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTitoli abilitativi ediliziStandard urbanistici e dotazioni territoriali
RamiProcesso amministrativoEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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