Cassazione Penale, Sentenza n. 31427/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali presentata da Mauro Bonomo (condannato a 1 anno, 7 mesi e 20 giorni per minaccia, atti persecutori, oltraggio a pubblico ufficiale e diffamazione) e gli ha invece concesso la detenzione domiciliare con prescrizioni. Il ricorrente deduce inosservanza/erronea applicazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.; censura in particolare l'uso, da parte del Tribunale, di elementi desunti da una comunicazione/informativa relativa all'operazione antimafia "Black cat" e dal contenuto della c.n.r. sul coinvolgimento in un sodalizio mafioso nonostante, per quell'indagine, fosse stato emesso decreto di archiviazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale di sorveglianza fosse carente e apodittica: il giudice di merito ha fondato il giudizio di perdurante pericolosità del condannato su elementi tratti da notizie di reato e dalla c.n.r. senza confrontarsi con il decreto di archiviazione che aveva superato quegli elementi, e senza spiegare perché la pericolosità si considerasse 'intonsa' nonostante l'archiviazione. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma richiamata in relazione ai requisiti e alle modalità di concessione di misure alternative; la difesa ha denunciato la sua errata applicazione nella valutazione della pericolosità e dell'idoneità all'affidamento in prova.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione e all'apprezzamento della documentazione probatoria: il ricorrente ha contestato che il Tribunale non abbia correttamente valutato gli atti investigativi rispetto all'archiviazione.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione inerenti alla motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità). Il ricorso denunciava difetto di motivazione e la Corte ha effettivamente rilevato la carenza argomentativa del provvedimento impugnato.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale sulla produzione/versamento in atti di documenti rilevanti per il giudizio; la Corte ha osservato che la difesa non ha versato l'informativa "Black cat" e quindi non ha reso verificabile la sua censura rispetto al contenuto di quel documento.
Massime di principio
- Quando il giudice nega misure alternative invocando la "pericolosità", deve motivare esplicitamente e confrontarsi con atti successivi che possano ridimensionare la rilevanza degli elementi su cui fonda tale giudizio (es. decreti di archiviazione); l'omissione di questo confronto determina vizio della motivazione.
- Se la difesa basa la propria censura sull'esistenza di atti investigativi (informative, comunicazioni di notizia di reato), è essenziale che tali documenti siano versati nel fascicolo o prodotti secondo le norme (es. art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.), altrimenti la Corte non può verificare la fondatezza delle censure.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità: le doglianze devono emergere dal testo del provvedimento impugnato e non solo da una diversa ricostruzione fatta dal ricorrente.
- Se il giudice di merito utilizza elementi tratti da notizie di reato o relazioni di indagine, deve spiegare il valore probatorio attribuito a tali elementi, soprattutto quando esistono atti che esprimono valutazioni opposte (es. richiesta di archiviazione e relativo decreto).
- Rimedi pratici: in ipotesi simili la parte interessata dovrebbe (i) produrre tempestivamente e in modo completo la documentazione contestata nel fascicolo di merito e in cassazione, (ii) evidenziare nel provvedimento impugnato le omissioni argomentative, e (iii) chiedere espressamente al giudice di motivare il confronto con atti che riducono la rilevanza degli elementi probatori.
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