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Sentenza

Sentenza del 01/08/2019 n. 20734 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento alla TARSU delle superfici utilizzate dalla società per l'attività tessile, i magazzini e gli uffici. Il Comune sosteneva che gli scarti tessili e gli imballaggi prodotti fossero stati validamente assimilati ai rifiuti urbani con deliberazione comunale e che, pertanto, le relative superfici fossero tassabili. Contestava inoltre la qualificazione dei rifiuti come imballaggi terziari o rifiuti speciali, nonché l'esclusione integrale dalla tassazione. La società sosteneva invece che i rifiuti speciali, inclusi gli scarti di lavorazione e gli imballaggi, fossero smaltiti autonomamente e che le aree interessate non fossero soggette alla TARSU; in via incidentale aveva eccepito anche la decadenza del Comune dal potere di riscossione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del Comune, perché la questione relativa alla tassazione di uffici e magazzini non risultava adeguatamente dedotta nei precedenti gradi di giudizio. Ha dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale della società, poiché non risultava che l'eccezione di decadenza fosse stata tempestivamente proposta in appello e adeguatamente indicata negli atti processuali. Ha accolto il terzo motivo del Comune, ritenendo errata la qualificazione automatica degli scarti tessili e degli imballaggi vari come imballaggi terziari e l'esclusione integrale dalla TARSU. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, affinché accerti concretamente la natura dei rifiuti, individui le superfici in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali e verifichi l'eventuale spettanza di riduzioni tariffarie. La decisione sulle spese è stata rimessa al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 2 e 3

    La tassa è rapportata alle superfici dei locali occupati o detenuti; è esclusa soltanto la parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali.

    La produzione di rifiuti speciali non determina automaticamente l'esenzione dell'intero immobile. L'esclusione riguarda solo le aree specificamente individuate e dimostrate come esclusivamente destinate alla produzione di tali rifiuti.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 21 e 35

    Gli imballaggi si distinguono in primari, secondari o multipli e terziari.

    La qualificazione di un rifiuto come imballaggio terziario richiede una verifica concreta delle sue caratteristiche e della sua funzione. Non è sufficiente una generica riferibilità dell'attività produttiva alla produzione di imballaggi.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 7

    Nel caso di imballaggi secondari è previsto l'esonero dalla privativa comunale qualora sia provato l'avviamento al recupero.

    L'operatore economico deve dimostrare, mediante documentazione valida, che gli imballaggi sono stati effettivamente conferiti a soggetti autorizzati al recupero.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70

    Il contribuente ha un obbligo di denuncia e di informazione sulle superfici e sulle condizioni che giustificano l'esclusione o la riduzione della tassa.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 1

    La disposizione è stata richiamata dalla società in relazione alla decadenza dal potere di riscossione, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per mancata dimostrazione della tempestiva proposizione nei gradi di merito.

  • D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2

    È richiamato per la disciplina delle riduzioni e del metodo normalizzato applicabile, anche nella fase transitoria, alla determinazione della tariffa dei rifiuti.

Massime di principio

  • La presenza di rifiuti speciali o lo smaltimento autonomo non comportano automaticamente l'esenzione dalla TARSU dell'intero fabbricato: occorre individuare e provare le singole superfici in cui si producono esclusivamente tali rifiuti.
  • La qualificazione dei rifiuti come imballaggi terziari deve essere dimostrata in concreto secondo la funzione e le caratteristiche definite dalla legge; non può essere desunta soltanto dalla natura dell'attività esercitata.
  • Gli imballaggi secondari o terziari non sono necessariamente esenti dal tributo: per gli imballaggi terziari si applica la disciplina dei rifiuti speciali, mentre per gli imballaggi secondari l'esonero o la riduzione richiede la prova dell'effettivo avvio al recupero.
  • Il contribuente che invoca esclusioni o riduzioni deve fornire dati, planimetrie, descrizione delle lavorazioni e documentazione dei conferimenti a soggetti autorizzati; l'onere riguarda soprattutto la delimitazione e la quantificazione delle superfici non tassabili.
  • Le questioni non dedotte tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio, o non indicate con precisione negli atti processuali, possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione.

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