Sentenza n. 252/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento n. 0010603 della Prefettura – U.T.G. di Pescara – Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica, Prot. Uscita del 19.02.2021, trasmesso con raccomandata a/r di Poste Italiane n. 15224243081-7 in data 22.02.2021 e ricevuto in data 25.02.2021; - di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi compresa, la nota n. 045798/5-60 “P” del 13.01.2021 del Comando Provinciale Carabinieri di Pescara e tutti gli atti allo stato ignoti ma richiamati per relationem dal predetto provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di conferma del divieto di detenzione di armi, unitamente alla nota istruttoria dei Carabinieri
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto il porto d'armi per difesa personale dal 1992 fino all'adozione, nel 2015, del divieto di detenzione di armi, disposto in relazione a un procedimento penale per lesioni personali, violenza sessuale, sequestro di persona, violenza privata e maltrattamenti in famiglia. Il procedimento si era concluso nel 2018 con assoluzione perché il fatto non sussiste per la maggior parte dei reati e con non luogo a procedere per le lesioni personali, estinte per remissione di querela. Dopo oltre cinque anni, il ricorrente aveva chiesto la revoca del divieto, deducendo il mutamento del quadro indiziario, l'assoluzione e l'assenza di ulteriori elementi negativi. La Prefettura aveva invece confermato il divieto, richiamando la nota dei Carabinieri secondo cui permanevano le condizioni originarie. Il ricorso deduceva la violazione degli artt. 11 e 43 TULPS, falsità dei presupposti, travisamento, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990. In particolare, si contestava l'omessa rivalutazione attuale e concreta dell'affidabilità del ricorrente, il mancato esame delle sopravvenienze positive e il ricorso a motivazione stereotipata e meramente reiterativa del precedente divieto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il provvedimento prefettizio di conferma del divieto sia la nota istruttoria dei Carabinieri. Il giudice ha affermato che il divieto di detenzione di armi non può produrre effetti sine die e che, decorso un termine ragionevole, individuato dalla giurisprudenza in cinque anni, in presenza di elementi sopravvenuti favorevoli l'amministrazione deve esaminare l'istanza di riesame. Tale riesame richiede un'istruttoria puntuale e aggiornata, riferita a tutte le circostanze esistenti al momento della domanda, e una nuova prognosi attuale e concreta sul pericolo di abuso delle armi. Nel caso concreto, la Prefettura non aveva considerato l'assoluzione con formula piena, né aveva valutato la condotta del ricorrente nel periodo successivo al 2015; si era limitata a richiamare circostanze ormai superate e a utilizzare formule stereotipate, senza indicare ulteriori elementi idonei a dimostrare l'attuale inaffidabilità. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della materia.
Norme richiamate
artt. 11 e 43 TULPS
Il divieto di detenzione e le valutazioni di affidabilità in materia di armi devono fondarsi su una prognosi attuale e concreta del pericolo di abuso, da rinnovare in sede di riesame quando siano trascorsi tempi significativi e siano sopravvenuti elementi favorevoli.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di riesame deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione delle ragioni attuali che giustificano il mantenimento del divieto; non è sufficiente una motivazione stereotipata o il mero rinvio alle valutazioni originarie.
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata tra i parametri dedotti dal ricorrente, ma la sentenza fonda l'accoglimento principalmente sull'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione del provvedimento di riesame.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi non può avere efficacia sine die; decorso un termine ragionevole e in presenza di sopravvenienze positive, il destinatario ha un interesse giuridicamente protetto a ottenere il riesame della propria posizione.
- In sede di riesame del divieto di detenzione di armi, l'autorità di pubblica sicurezza deve rinnovare l'istruttoria considerando tutte le circostanze esistenti al momento della domanda e formulando una prognosi attuale e concreta sul pericolo di abuso delle armi.
- Il mero richiamo alle circostanze poste a fondamento dell'originario divieto non è sufficiente quando tali circostanze siano risalenti e siano intervenuti elementi favorevoli, quali l'assoluzione penale e l'assenza di ulteriori condotte negative.
- La valutazione di inaffidabilità ai fini del divieto di detenzione di armi deve riguardare complessivamente la personalità dell'interessato, considerando l'epoca della condotta, il comportamento successivo e ogni altro elemento sintomatico dell'attuale probabilità di abuso.
- Una motivazione fondata su formule stereotipate, priva di elementi valutativi sul comportamento successivo dell'interessato e sulle sopravvenienze dedotte, integra un vizio di motivazione e di istruttoria e determina l'illegittimità del provvedimento di conferma del divieto.
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