Sentenza n. 298/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 697/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.05.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 697/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento della carta docente per quattro annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario carta docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato, avente a oggetto il riconoscimento della carta docente per quattro annualità. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero e la perdurante inerzia dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza presupposta entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelega, che dovrà provvedere su istanza di parte entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, adottando anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione destinataria della pronuncia rimanga inadempiente, purché siano decorsi i termini dilatori applicabili per l'esecuzione.
- Accertati il passaggio in giudicato della sentenza presupposta, la sua notificazione all'amministrazione e la perdurante inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine prefissato, detraendo quanto eventualmente già adempiuto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.
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