Sentenza n. 362/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 689/2024, del 16 luglio 2024 del Tribunale di Cosenza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 689/2024 del Tribunale di Cosenza
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore della PA)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Cosenza aveva condannato l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al pagamento di € 15.777,25, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Il decreto non è stato opposto, è divenuto definitivamente esecutivo ed è stato notificato all'amministrazione. A fronte del mancato pagamento, il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo nascente dal titolo giudiziale e ha chiesto che fosse ordinato il pagamento delle somme dovute.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. Il decreto ingiuntivo costituisce titolo giudiziale definitivo e l'amministrazione è tenuta ad adempiere integralmente, detratto quanto eventualmente già pagato. Poiché l'Azienda sanitaria non si è costituita e non ha provato l'avvenuta esecuzione, il Tribunale ha ordinato il pagamento entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, da attivare su istanza del ricorrente entro i successivi 90 giorni. Il compenso del Commissario, se richiesto, sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell'amministrazione inadempiente. L'Azienda sanitaria è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 1.286,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
L'azione di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione integrale del giudicato e del titolo giudiziale nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 114 c.p.a.
La domanda di ottemperanza è proposta davanti al giudice amministrativo competente, che può ordinare l'adempimento e nominare un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivamente esecutivo costituisce titolo giudiziale idoneo a fondare l'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione obbligata.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al titolo esecutivo, il giudice può dichiararne l'obbligo di esecuzione integrale, detraendo soltanto le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, incaricato di provvedere su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia.
- Le spese del giudizio di ottemperanza e, se attivato, il compenso del Commissario ad acta possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente.
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