Sentenza n. 90/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione del TFS nella parte in cui non include i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già sovrintendente capo della Polizia di Stato, ha cessato il servizio a domanda dal 1° dicembre 2021, all’età di 57 anni e con 42 anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento dell’ultimo stipendio, nonché la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, con interessi. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, sostenendo che il beneficio spetti anche al personale collocato a riposo a domanda in possesso dei requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’INPS ha eccepito la decadenza derivante dal mancato rispetto del termine del 30 giugno e ha sostenuto che il beneficio fosse riconoscibile soltanto in caso di cessazione per raggiungimento del limite di età, invalidità o decesso. Il ricorrente ha inoltre eccepito la tardività della memoria difensiva dell’INPS.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato inutilizzabile la memoria dell’INPS depositata tardivamente, rilevando che i termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a. sono perentori e che le memorie tardive devono essere considerate tamquam non essent. Nel merito ha accolto la domanda di accertamento. Ha escluso la decadenza dal beneficio, affermando che il termine del 30 giugno non determina l’estinzione del diritto in assenza di un’espressa previsione normativa, ma serve a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Ha interpretato l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 nel senso che i sei scatti spettano anche a chi chieda il collocamento in quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; tali requisiti risultavano posseduti dal ricorrente. Ha ritenuto che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguardi la sola base pensionabile e non modifichi il regime di calcolo del TFS, e che la disciplina dell’art. 6-bis resti applicabile ai fini dell’indennità di buonuscita. Ha quindi condannato l’INPS a riliquidare il TFS includendo i sei scatti, calcolati nella misura del 2,50 per cento ciascuno sull’ultimo stipendio, e a corrispondere gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, limitatamente alle rate già scadute e dalla scadenza originaria di ciascuna rata. Le spese, pari a euro 1.000 oltre accessori, sono state poste a carico dell’INPS, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
Al personale [...] che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
Il beneficio dei sei scatti stipendiali, rilevante anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, spetta al personale della Polizia di Stato collocato a riposo a domanda quando abbia almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale rispetto al diritto, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.
art. 20 l. 7 agosto 1990, n. 232
l’espressione ‘sei scatti di stipendio’ va interpretata nel senso che i sei scatti sono calcolati sull’ultimo stipendio
I sei scatti sono calcolati sull’ultimo stipendio, comprendente la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali richiamati dalla disposizione.
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La disposizione opera ai fini della base pensionabile e dell’importo della pensione, senza modificare il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita disciplinato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387
La norma conferma la perdurante applicazione dell’art. 6-bis, anche ai fini del trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia a ordinamento militare, senza innovare il regime sostanziale del beneficio.
art. 73, comma 1, c.p.a.
I termini per il deposito delle memorie sono perentori; la memoria depositata oltre il termine è processualmente inutilizzabile.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
Sugli importi arretrati spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Concorre a disciplinare il riconoscimento degli interessi legali sulle somme previdenziali dovute, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 12, comma 7, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122
Poiché il TFS è liquidato in più rate, gli interessi sul maggiore importo spettano solo sulle rate già scadute e dalla scadenza originaria di ciascuna.
Massime di principio
- Il personale della Polizia di Stato collocato a riposo a domanda ha diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, anche ai fini della liquidazione del TFS, quando abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non determina la decadenza sostanziale dal beneficio in assenza di un’espressa previsione normativa; esso è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
- I sei scatti stipendiali devono essere calcolati nella misura del 2,50 per cento ciascuno sull’ultimo stipendio, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e degli ulteriori benefici stipendiali indicati dalla legge, e inclusi nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.
- L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, concernente l’incremento della base pensionabile, non esclude né modifica l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini della liquidazione del TFS.
- I termini per il deposito delle memorie previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a. sono perentori; la memoria depositata tardivamente è inutilizzabile e deve essere espunta dal materiale valutabile dal giudice.
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