Sentenza del 23/03/2015 n. 1147 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Accertamento da studi di settore/parametri - Scostamento ricavi/compensi - Presunzione semplice - Illegittimità della pretesa - Consegue - Scostamento ricavi/compensi - Situazione di crisi - Onere del contribuente - Sussiste - Obbligo dell'ente impositore - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2006, fondandosi sullo scostamento tra i ricavi dichiarati dal contribuente e quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore. Il contribuente aveva contestato la pretesa dimostrando che lo scostamento dipendeva dalla situazione di crisi dell’attività, dal calo del fatturato e da carenze di liquidità e solvibilità.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale ha confermato tale decisione. È stato ribadito che il semplice scostamento dagli studi di settore costituisce soltanto una presunzione semplice e non può, da solo, legittimare un accertamento standardizzato. Il contribuente deve provare le circostanze concrete che spiegano lo scostamento, mentre l’Amministrazione deve esaminarle adeguatamente e motivare specificamente l’eventuale loro disconoscimento. Nel caso concreto, la crisi economica dell’attività è stata ritenuta idonea a giustificare lo scostamento e la pretesa tributaria è stata quindi annullata.
Norme richiamate
Studi di settore e accertamento standardizzato
Lo scostamento tra ricavi e compensi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore determina una presunzione semplice.
I risultati degli studi di settore non costituiscono una prova automatica e definitiva dell’evasione, ma rappresentano un elemento presuntivo che deve essere integrato dal contraddittorio e dalla valutazione della concreta situazione del contribuente.
Principio dell’onere della prova a carico del contribuente
Spetta al contribuente l’onere di provare le circostanze concrete che giustificano lo scostamento.
Il contribuente deve fornire elementi documentali e fattuali, come calo del fatturato, crisi del settore, difficoltà finanziarie o eventi straordinari, idonei a spiegare perché i ricavi effettivi siano inferiori a quelli stimati.
Obbligo di valutazione e motivazione dell’Amministrazione finanziaria
L’Amministrazione deve opportunamente valutare le circostanze dedotte dal contribuente e, se disattese, motivare la propria decisione.
L’Ufficio non può limitarsi a richiamare lo scostamento dagli studi di settore, ma deve confrontarsi concretamente con le giustificazioni offerte e spiegare perché esse non siano attendibili o sufficienti.
Massime di principio
- Lo scostamento dagli studi di settore o dai parametri non determina automaticamente l’obbligo tributario: è necessario un accertamento fondato anche sulla situazione concreta dell’impresa o del professionista.
- Il contribuente che intende contestare l’accertamento deve dimostrare in modo documentato le cause dello scostamento, ad esempio crisi economica, riduzione del fatturato, insolvenze dei clienti, difficoltà di liquidità o particolari condizioni del mercato.
- L’Amministrazione finanziaria deve instaurare un confronto effettivo con il contribuente e valutare le sue spiegazioni; una motivazione meramente generica o basata sul solo dato statistico può rendere illegittimo l’accertamento.
- La prova della crisi non è sufficiente se resta astratta o generica: occorre collegarla concretamente all’attività, al periodo d’imposta e alla riduzione dei ricavi o dei margini.
- In situazioni analoghe, l’esito dipende dall’equilibrio tra la prova fornita dal contribuente e la capacità dell’Ufficio di confutare specificamente tale prova.
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