Ordinanza n. 475/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della deliberazione della Giunta del Comune di Cusano Milanino n. 130 del 17 dicembre 2025, avente a oggetto “monetizzazione aree ai sensi dell’art. 43 delle n.t.a. del P.G.T. vigente per intervento di rigenerazione urbana con cambio d’uso da prod/artig in residenziale del fabbricato sito in Via Isonzo s.n.c.”, pubblicata dal giorno 13 gennaio 2026 al giorno 28 gennaio 2026; - della relativa perizia di stima redatta in data 5 dicembre 2025 dalla Funzionaria del Settore Pianificazione e Qualità Urbana del Comune di Cusano Milanino con la quale è stato stabilito l’importo da corrispondere per la monetizzazione delle aree per servizi non cedute nell’ambito dell’intervento realizzato in Via Isonzo dalla Società Biosfera S.r.l.; - ove occorrer possa, delle N.T.A. della Variante, così come approvata, al vigente Piano di Governo del Territorio comunale e segnatamente dell’art. 43, laddove interpretato nel senso di non consentire all’operatore privato la scelta tra il reperimento delle aree da cedere a standard e la loro monetizzazione; - conseguentemente e, solo in parte qua, del permesso di costruire n. 1/2026, rilasciato in data 16 gennaio 2026 e relativo all’istanza di rilascio prot. n. 22813 dello scorso 9 agosto 2022, Pratica Edilizia n. 298/2922, laddove quantifica in “€ 509.665,70 … la monetizzazione delle aree per i servizi ed attrezzature pubbliche, ai sensi dell’art. 43 delle NTA della variante del PGT Vigente”; - di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, collegato, conseguenziale e/o successivo ancorché non conosciuto; - nonché per l’accertamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. della illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla domanda di cessione delle aree ad assolvimento della dotazione a standard dovuta dal vigente strumento urbanistico comunale in presenza di un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione comunale di monetizzazione delle aree per servizi non cedute, relativa perizia di stima e, per quanto occorra, quantificazione della monetizzazione nel permesso di costruire; contestato anche il silenzio sulla domanda di cessione delle aree a standard
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale che ha disposto la monetizzazione delle aree per servizi e attrezzature pubbliche non cedute nell’ambito di un intervento di rigenerazione urbana con cambio d’uso da produttivo/artigianale a residenziale, nonché la perizia di stima che ha determinato l’importo dovuto e, in parte qua, il permesso di costruire che ha quantificato la monetizzazione in 509.665,70 euro. È stata inoltre prospettata l’illegittimità dell’art. 43 delle NTA del PGT, ove interpretato nel senso di escludere la scelta dell’operatore tra cessione delle aree e monetizzazione, ed è stata proposta un’azione avverso il silenzio del Comune sulla domanda di cessione delle aree a soddisfacimento degli standard urbanistici. Il testo dell’ordinanza non riporta in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel merito. In sede cautelare la società ha chiesto la sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando a un esame più approfondito la valutazione sulla tempestività del ricorso. Ha ritenuto insussistente, allo stato, il periculum in mora, poiché la società non ha fornito elementi idonei a dimostrare un danno grave, irreparabile o irreversibile. Il pregiudizio prospettato è stato qualificato come esclusivamente economico ed è risultato ulteriormente attenuato dalla rateizzazione della somma da versare al Comune. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; la sospensione è stata negata per l’insussistenza, allo stato, di un danno grave e irreparabile.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Sono richiamati come fondamento dell’azione proposta per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla domanda di cessione delle aree a standard; l’ordinanza cautelare non decide tale domanda nel merito.
art. 43 delle NTA del PGT vigente
È indicato quale disposizione urbanistica posta a fondamento della monetizzazione delle aree per servizi e della relativa contestazione; l’ordinanza non ne definisce in via definitiva l’interpretazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la natura meramente economica del pregiudizio prospettato non comporta automaticamente l’insussistenza del periculum in mora, ma richiede al ricorrente di fornire elementi concreti idonei a dimostrare che il danno sia grave e irreversibile.
- La rateizzazione della somma richiesta dall’amministrazione può circoscrivere ulteriormente il pregiudizio economico allegato e incidere negativamente sulla dimostrazione del danno grave e irreparabile necessario per ottenere la sospensione cautelare.
- Quando la tempestività del ricorso richiede un esame più approfondito, il giudice può riservarne la valutazione e respingere comunque la domanda cautelare per difetto del periculum in mora.
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