Cassazione Penale, Ordinanza n. 34028/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputata ha impugnato la sentenza dell’8 maggio 2025 della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Avellino per furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità. Con il secondo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Con il terzo ha lamentato la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva censure di fatto già adeguatamente vagliate dai giudici di merito, i quali avevano fondato la responsabilità sulle dichiarazioni lineari e credibili della persona offesa, corroborate dalla deposizione di un teste. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva motivato il diniego della sospensione condizionale valorizzando una precedente condanna per furto e le modalità della condotta, realizzata approfittando dell’età avanzata della vittima ricoverata in clinica, elementi incompatibili con una prognosi favorevole di futura astensione dai reati. Anche il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché, trattandosi di furto pluriaggravato e considerata la recidiva specifica, il termine di prescrizione era superiore a quello prospettato dalla ricorrente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il primo motivo, con il quale la ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura, versati in fatto, già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto l'assenza di dubbi alla luce del compendio probatorio, attribuendo rilievo, in particolare, alle dichiarazioni lineari e credibili rese dalla persona offesa, corroborate anche dalla deposizione resa dal teste Sellitto;
La censura in cassazione sulla motivazione è inammissibile quando ripropone profili di fatto già adeguatamente esaminati dai giudici di merito.
art. 163 c.p.
La corte territoriale ha evidenziato come la presenza di una pregressa condanna per furto, nonché le modalità della condotta attuata approfittando dell'età avanzata della vittima, ricoverata in clinica, ostano alla concessione dell'invocato beneficio, risultando negativo il giudizio prognostico in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati;
La sospensione condizionale può essere negata sulla base di una prognosi sfavorevole di futura astensione dai reati, motivata considerando precedenti penali e modalità concrete della condotta.
art. 157 c.p.
Rilevato che il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia la violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo atteso che si procede per furto pluriaggravato, sicché il termine di prescrizione, considerata anche la recidiva specifica, è di gran lunga superiore a quanto preteso in ricorso;
Nel determinare il termine di prescrizione del furto pluriaggravato deve tenersi conto delle aggravanti e della recidiva specifica, che possono comportare un termine superiore a quello prospettato dalla difesa.
art. 616 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso deciso, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile la censura di legittimità sulla motivazione che ripropone questioni di fatto già adeguatamente vagliate dai giudici di merito.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata quando precedenti penali e modalità concrete del fatto sostengano una prognosi negativa sulla futura astensione dalla commissione di reati.
- La valutazione della prescrizione deve essere compiuta considerando la qualificazione aggravata del reato e la recidiva specifica, quando rilevanti per il termine applicabile.
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