Cassazione Penale, Sentenza n. 21931/2026 del 12/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'istanza di riesame contro il decreto di convalida del sequestro probatorio, disposto dal PM, di un'area di circa 1500 mq e di vari manufatti e attrezzature usate per un parco giochi/spettacolo viaggiante. La ricorrente deduceva: 1) erronea applicazione del DPR n. 380/2001 invece della disciplina speciale della legge n. 337/1968 sugli spettacoli viaggianti, sostenendo la natura precaria/amovibile delle strutture e la validità della concessione comunale originaria; 2) vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto occupata un'area di 1500 mq invece dei 792,17 mq concessi e per non aver richiamato documenti (determinazioni dirigenziali) che proverebbero la correttezza dell'occupazione; 3) omissione di valutazione del parere regionale (dirigente di Area Regione Lazio) che avrebbe escluso la necessità del permesso di costruire per le opere autorizzate in base alla legge n. 337/1968.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e/o non ammissibili in sede di legittimità perché consistenti in censure di merito e di motivazione che non rientrano nei casi consentiti per i ricorsi avverso provvedimenti cautelari reali. Sostanzialmente la Corte ha confermato che: 1) la disciplina della legge n. 337/1968 non deroga in senso pieno alla normativa urbanistica ed edilizia ordinaria e si applica alle strutture effettivamente precarie; 2) nel caso concreto l'area sequestrata era più ampia della concessione (circa 1500 mq vs 792,17 mq), era recintata e in gran parte pavimentata e al suo interno erano stati realizzati tre manufatti ritenuti abusivi, con elementi di permanenza tali da escludere la mera precarietà; 3) il Tribunale del riesame ha dato motivazione logica e comprensibile, con riferimento alla giurisprudenza amministrativa e ai fatti (pavimentazione, recinzione, manufatti in lamiera, capannone, alloggio custode), motivazione che escludeva l'insussistenza del fumus commissi delicti; 4) le doglianze sulla mancata considerazione di documentazione e del parere regionale non potevano essere riesaminate in sede di Cassazione contro provvedimenti cautelari reali. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia)
artt. 35 e 95; art. 3 comma 1 lett. e.1 ed e.5; art. 6 comma 1 lett. e-bis
Gli artt. 35 e 95 sono stati applicati per ritenere i manufatti abusivi e giustificare il sequestro probatorio. Le norme su interventi di nuova costruzione e opere ammesse senza titolo (lett. e.1, e.5, e la disciplina di e-bis) sono richiamate per valutare se le opere siano effettivamente precarie e quindi esenti da titolo edilizio. La Corte ha ritenuto che, se l'opera non è obiettivamente temporanea/precaria, resta applicabile la disciplina edilizia ordinaria e il relativo illecito.
Legge n. 337/1968 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante)
art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 9
La legge disciplina specificamente gli spettacoli viaggianti e le strutture tipicamente precarie/durate nel tempo limitata e la concessione di aree comunali per tali attività. Tuttavia, la Corte ha affermato che tale disciplina non deroga automaticamente alla normativa urbanistico-edilizia: le strutture devono essere effettivamente precarie per poter essere escluse dall'obbligo di titolo edilizio.
D.M. 18 maggio 2007
Regolamenta criteri di sicurezza e definizioni per le attrazioni dello spettacolo viaggiante, distinguendo tra attrazioni temporanee/itineranti e installazioni stabili, e richiede registrazione e criteri tecnici che integrano la disciplina della L. 337/1968.
R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
art. 69 (licenza per pubblici intrattenimenti)
Prevede l'obbligo di licenza dall'autorità di pubblica sicurezza per chi esercita pubblici intrattenimenti; la disciplina amministrativa della sicurezza e della licenza rimane applicabile e coordinata con le norme specifiche sugli spettacoli viaggianti.
D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179
Ha disposto la permanenza in vigore di parti della legge n. 337/1968, confermando la rilevanza della disciplina sugli spettacoli viaggianti ma senza modificarne il principio di coordinamento con le norme edilizie e urbanistiche.
D.L. n. 76/2020 conv. L. n. 120/2020
art. 10 comma 1 lett. b) n. 2-bis; art. 10 comma 1 lett. c (riferimenti a termini e modifiche)
Modifiche al DPR 380/2001 che, tra l'altro, hanno esteso il termine massimo di rimozione delle opere temporanee a 180 giorni e definito talune esclusioni; utili per valutare quando un'opera possa considerarsi temporanea.
L.R. Lazio n. 15/2008
Richiamata dal Tribunale come normativa regionale pertinente alla fattispecie; trova applicazione nell'accertamento degli illeciti edilizi e delle relative sanzioni sul territorio regionale.
Massime di principio
- La legge sugli spettacoli viaggianti (L. 337/1968) disciplina attività tipicamente temporanee ma non opera di per sé una deroga automatica alla normativa urbanistica ed edilizia: per escludere la necessità del titolo edilizio è necessario dimostrare l'effettiva precarietà e temporaneità delle strutture.
- In presenza di elementi fattuali indicativi di permanenza (pavimentazione, recinzioni fisse, manufatti non rimovibili, alloggiamento del custode, capannoni) le opere saranno valutate secondo la disciplina ordinaria dell'edilizia e possono integrare il fumus del reato edilizio giustificante il sequestro probatorio.
- Il ricorso in Cassazione avverso ordinanze su sequestri preventivi o probatori è ammesso principalmente per violazione di legge o per motivazione del tutto assente o meramente apparente: non è la sede per riesaminare ampi profili di merito o proporre letture alternative dei fatti già valutati in motivazione dal giudice di merito.
- Se si contesta la legittimità dell'occupazione di un'area concessa, è essenziale fornire in sede di merito e del riesame documentazione chiara e puntuale (atti di concessione, perimetri, planimetrie, eventuali autorizzazioni tecniche) per provare che le strutture rientrino nel perimetro concesso e siano effettivamente precarie.
- I pareri amministrativi successivi (postumi) hanno scarso valore se contrastano con un accertamento ispettivo e motivato sui luoghi; è preferibile ottenere e allegare pareri e autorizzazioni prima o nel corso delle attività amministrative e giudiziarie preliminari.
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