Sentenza del 27/07/2016 n. 15598 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.R. aveva chiesto il rimborso del 50% delle ritenute IRPEF applicate nel 2001 sull'incentivo all'esodo percepito alla cessazione del rapporto di lavoro, richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE del 21 luglio 2005, causa C-207/04, che aveva dichiarato discriminatoria la disciplina dell'art. 19, comma 4-bis, TUIR, fondata su limiti di età diversi per uomini e donne. L'istanza di rimborso era stata presentata il 12 giugno 2009. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la tempestività della richiesta, sostenendo che il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 decorresse dalla data delle ritenute, e non dalla sentenza della Corte di giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando la domanda di rimborso del contribuente. Ha stabilito che il diritto al rimborso di un tributo indebitamente riscosso è soggetto ai termini di decadenza previsti dalla specifica legge d'imposta, indipendentemente dalla ragione dell'indebito, compreso il contrasto con il diritto dell'Unione europea o l'intervento successivo di una sentenza della Corte di giustizia. Poiché la richiesta era stata presentata oltre 48 mesi dopo le ritenute, il rapporto tributario doveva considerarsi consolidato. Le spese processuali sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 19, comma 4-bis, T.U.I.R.
Prevedeva la riduzione alla metà delle imposte sulle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo sulla base di limiti di età differenti: cinquanta anni per le donne e cinquantacinque per gli uomini.
La disciplina è stata ritenuta discriminatoria dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ma tale pronuncia non elimina i termini nazionali di decadenza per chiedere il rimborso delle imposte già versate.
Art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il rimborso deve essere richiesto entro il termine decadenziale di quarantotto mesi previsto dalla norma.
Il termine decorre dalla data in cui la ritenuta o il versamento è stato effettuato, non dalla data di una successiva sentenza che abbia dichiarato illegittima o incompatibile la disciplina fiscale applicata.
Art. 384 c.p.c.
Ha consentito alla Corte di cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito rigettando la domanda di rimborso.
Sentenza CGUE 21 luglio 2005, causa C-207/04
Ha rilevato il carattere discriminatorio della diversa età prevista per uomini e donne ai fini dell'agevolazione sull'incentivo all'esodo, ma non ha riaperto automaticamente rapporti tributari ormai definiti per decorso dei termini di decadenza.
Sentenza CGUE 17 novembre 1998, causa C-228/96, Fallimento Aprile
Il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di rimborso di tributi riscossi in violazione di disposizioni comunitarie.
I termini nazionali di decadenza sono compatibili con il diritto dell'Unione quando rispettano esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici e finanziari.
Massime di principio
- Quando si chiede il rimborso di un tributo ritenuto illegittimo, il termine per presentare l'istanza decorre normalmente dal pagamento o dalla ritenuta, non dalla successiva pronuncia giudiziaria che accerta l'illegittimità della norma.
- Una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea può riconoscere l'incompatibilità di una disciplina fiscale con il diritto europeo, ma non riapre automaticamente i rapporti tributari già definiti per decorso dei termini nazionali.
- I termini di decadenza o prescrizione previsti dalla legislazione tributaria si applicano anche quando il rimborso è fondato su errore interpretativo, contrasto con il diritto UE o modifica retroattiva della disciplina.
- Per tutelare il diritto al rimborso, è opportuno presentare l'istanza entro il termine previsto dalla specifica norma tributaria, senza attendere l'esito di eventuali contenziosi o pronunce sovranazionali.
- Il decorso del termine può consolidare definitivamente il rapporto tra contribuente ed Erario, impedendo di rimettere in discussione l'imposta anche se, in astratto, essa era stata riscossa in violazione del diritto europeo.
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