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Sentenza

Sentenza n. 824/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento - della nota prot. n. 0088313 datata 20 novembre 2025 del Comune di Terracina, Settore Demanio Marittimo, con la quale è stata respinta l'istanza di concessione demaniale marittima proposta dalla ricorrente acquisita al prot. n. 79844/I del 21/10/2025; - di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso.

Giustizia amministrativa202600059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione demaniale marittima per un tratto di arenile destinato, secondo il Comune, a spiaggia libera con servizi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego comunale relativo all'istanza di concessione ventennale di un tratto di arenile di circa 17.575 mq, con fronte mare di circa 350 metri, per l'esercizio di uno stabilimento balneare. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e l'errata interpretazione dell'art. 134 TUEL, sostenendo che la deliberazione consiliare di approvazione preliminare del Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA), pur dichiarata immediatamente esecutiva, non fosse ancora efficace verso l'esterno né idonea a vincolare l'amministrazione, poiché il procedimento di approvazione non era concluso e non erano previste misure di salvaguardia. Con il secondo motivo ha contestato l'applicazione del limite del 50% previsto dall'art. 7, comma 5, della l.r. Lazio n. 8/2015, rilevando che le precedenti concessioni demaniali erano scadute al 31 dicembre 2023 e che, pertanto, la superficie di arenile assentita in concessione doveva considerarsi pari a zero. Il Comune ha sostenuto, tra l'altro, l'inammissibilità dell'istanza perché riferita a due lotti in violazione del disciplinare comunale e ha dedotto che l'area non fosse conforme neppure al PUA del 2003. La ricorrente ha eccepito che tali argomenti costituissero integrazioni postume della motivazione e ha contestato nel merito la lettura degli atti pianificatori.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto inammissibile l'integrazione postuma della motivazione prospettata dal Comune circa la pretesa riferibilità dell'istanza a due lotti: l'istanza riguardava un'unica concessione e il disciplinare non individuava un divieto di presentare una domanda relativa a più porzioni, limitandosi a vietare l'assegnazione di più concessioni allo stesso soggetto. Inoltre, la determinazione comunale richiamata era attuativa di una deliberazione di Giunta già annullata dal TAR. Nel merito, il TAR ha affermato che l'adozione preliminare del PUA costituisce una fase endoprocedimentale e un atto preparatorio, non idoneo a imprimere un indirizzo vincolante alla decisione finale né a fondare il diniego, poiché il piano doveva ancora passare attraverso le osservazioni dei privati, la conferenza di servizi con la Regione e la pubblicazione sul BUR Lazio. L'esclusione dalla VAS non rendeva il PUA efficace. È stata parimenti ritenuta inammissibile, perché postuma, la deduzione relativa alla non conformità dell'istanza al PUA del 2003; comunque, secondo il Collegio, tale piano non qualificava espressamente l'area come spiaggia libera nello stato di progetto, prevedendo invece un comparto organizzato per servizi alla balneazione sottoposto al rilascio di un'unica concessione. Quanto al limite regionale del 50%, il TAR ha ritenuto che le concessioni precedenti fossero scadute al 31 dicembre 2023, disapplicando le proroghe incompatibili con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 TFUE. La proroga tecnica non poteva essere utilizzata per negare l'esame comparativo di una nuova istanza, né trasformarsi in una proroga generalizzata. In ogni caso, i dati più recenti dell'amministrazione attestavano una disponibilità di arenile concedibile superiore al fronte richiesto dalla società. Il diniego è stato annullato, con obbligo del Comune di riesaminare l'istanza alla luce dei principi enunciati. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00 per spese legali, oltre accessori, e alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000

    norma richiamata per la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione comunale

    L'immediata esecutività della deliberazione non attribuisce efficacia esterna e vincolante a un PUA adottato soltanto in via preliminare e ancora privo delle successive fasi di approvazione e pubblicazione.

  • art. 29 Codice della navigazione

    pertinenza demaniale marittima

    Il manufatto in muratura incluso nell'area richiesta è stato qualificato come pertinenza demaniale marittima.

  • art. 7, comma 5, l.r. Lazio n. 8/2015

    quota pari ad almeno il 50 per cento del totale dei metri lineari dell'arenile da riservare alla pubblica fruizione

    Il limite regionale deve essere verificato sulla base della situazione attuale dell'arenile e, una volta scadute le precedenti concessioni, la nuova istanza non viola la soglia quando i dati amministrativi attestano una disponibilità concedibile sufficiente.

  • art. 3 l. 118/2022

    proroga tecnica delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura

    La proroga tecnica non può giustificare il diniego di nuove istanze né trasformarsi in una proroga generalizzata e astratta; può operare solo nelle more della conclusione di procedure competitive effettivamente avviate.

  • art. 12 direttiva 2006/123/CE

    norma europea richiamata per la necessità di procedure selettive nell'affidamento di risorse naturali scarse

    Le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime contrastano con il diritto dell'Unione e devono essere disapplicate.

  • art. 49 TFUE

    Le disposizioni nazionali che prorogano automaticamente le concessioni demaniali marittime sono incompatibili anche con la libertà di stabilimento e non possono essere applicate.

Massime di principio

  • L'adozione preliminare di un piano di utilizzazione degli arenili, anche se dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL, costituisce un atto endoprocedimentale e preparatorio: non produce, prima del completamento delle successive fasi di approvazione e della pubblicazione prescritta, effetti esterni vincolanti tali da fondare il diniego di una concessione demaniale marittima.
  • L'amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione di un diniego con ragioni nuove, non contenute nel provvedimento impugnato, quando esse sostituiscano o completino il fondamento decisorio originario.
  • Le proroghe legislative automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, incompatibili con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 TFUE, devono essere disapplicate; le concessioni devono considerarsi cessate alla scadenza individuata dalla giurisprudenza europea e nazionale, salvo il limitato operare di una proroga tecnica collegata a una procedura competitiva effettivamente avviata.
  • La proroga tecnica delle concessioni demaniali marittime può assicurare la continuità d'uso del bene nelle more della conclusione di una procedura selettiva, ma non può essere utilizzata per respingere una nuova domanda senza sottoporla all'esame comparativo imposto dai principi di concorrenza ed evidenza pubblica.
  • Il rispetto della quota di arenile da riservare alla pubblica fruizione deve essere verificato sulla base dei dati attuali e documentati relativi alla superficie o al fronte ancora concedibile; non è sufficiente richiamare dati storici superati da successive determinazioni amministrative.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeRegolamenti e atti amministrativi generaliInvalidità del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazioneConcorrenza ed evidenza pubblicaEfficacia ed esecutorietà

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