Cassazione Penale, Ordinanza n. 14550/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In primo grado il Tribunale ha applicato, su richiesta della difesa munita di procura speciale e con consenso del pubblico ministero, la pena concordata a un imputato per fatti qualificati come rapina aggravata, lesioni personali aggravate e furto pluriaggravato in concorso, ritenendo la continuazione sul reato più grave di rapina e applicando attenuanti prevalenti rispetto all'aggravante contestata e alla recidiva. L'imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione, falsa ed erronea applicazione di norme processuali, in riferimento all'art. 546 c.p.p., e lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, che assumeva meramente apparente. Successivamente, però, è stata trasmessa una dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dall'imputato con autenticazione del difensore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. La causa immediata di inammissibilità è stata la rinuncia al ricorso validamente trasmessa dall'imputato; inoltre la Corte ha osservato che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile perché, in caso di sentenza di applicazione concordata della pena, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita i motivi di impugnazione alle sole ipotesi tassative previste, escludendo la censura fondata sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 546 c.p.p.
richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta carenza motivazionale della sentenza
art. 591, comma primo, lett. d), c.p.p.
la rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione
art. 589 c.p.p.
richiamato nel combinato disposto che disciplina gli effetti della rinuncia all'impugnazione
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
nelle sentenze di applicazione concordata della pena l'impugnazione è ammessa solo nei casi tassativamente previsti
art. 129 c.p.p.
non è deducibile, in cassazione contro sentenza di patteggiamento, la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento
art. 616 c.p.p.
l'inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende
art. 61 cod. pen.
le attenuanti indicate sono state ritenute prevalenti rispetto all'aggravante e alla recidiva contestate
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta con sottoscrizione autenticata, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Contro la sentenza di applicazione concordata della pena l'impugnazione è consentita solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi deducibile il vizio consistente nella mancata verifica di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende, la cui misura può essere parametrata anche alla tempestività o prossimità della rinuncia rispetto alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14521/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14529/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14533/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14534/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14541/2025 del 14/04/2025
- ordinanza_penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14542/2025 del 14/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →