Sentenza n. 82/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 416/2024 depositata il 19.4.2024 dal Tribunale di Locri, nel giudizio RG n. 2188/2022 ad oggetto riconoscimento carta del docente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Locri che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per le annualità documentate
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Locri, con la quale era stato accertato il diritto a usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione l'importo di 500 euro per ciascun anno scolastico documentato. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di avere appreso nel gennaio 2026 che il Ministero aveva ricaricato la carta docente, dando esecuzione al titolo nel novembre 2025, quindi dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza. Ha pertanto chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese processuali.
La decisione
Il TAR ha accolto la richiesta di parte ricorrente e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il beneficio riconosciuto dal titolo giudiziale era stato attribuito durante il processo. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 250 euro oltre accessori, poiché non aveva comprovato di avere tempestivamente ottemperato alla sentenza e l'esecuzione era intervenuta successivamente alla notificazione del ricorso. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito dell'integrale soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale nel corso del processo, la pretesa azionata si considera soddisfatta e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- L'esecuzione del giudicato successiva alla notificazione del ricorso per ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, se essa non dimostra di avere tempestivamente adempiuto al titolo prima dell'instaurazione del giudizio.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione che intenda evitare la condanna alle spese deve comprovare l'avvenuto e tempestivo adempimento del titolo giudiziale.
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