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Sentenza

Sentenza n. 3177/2026 - Napoli, Sezione 7

per l’ottemperanza: - della sentenza n. 2513/2025 pubbl. il 5 giugno 2025, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n 10498/2024, mai impugnata, come da certificazione del 2.10.2025, notificata in copia conforme all'originale ex art. 475 c.p.c. in data 10.8.2025.

Giustizia amministrativa202600094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 2513/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 10 agosto 2025. La sentenza civile aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, mediante emissione dei relativi buoni elettronici del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia dimostrare l'avvenuta esecuzione. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato Commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il Commissario potrà compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, a spese dell'Amministrazione. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e destinata a cessare con l'insediamento del Commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore. Il compenso del Commissario è stato fissato in 500 euro, a carico del Ministero. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento di 700 euro per spese di lite, oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie per assicurare l'attuazione del titolo giudiziale.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora; le astreintes hanno funzione sollecitatoria e non risarcitoria e decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, cessando con l'insediamento del Commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, il termine previsto per l'adempimento dell'amministrazione è inutilmente decorso e l'obbligo risultante dal dispositivo non è stato eseguito.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un Commissario ad acta, con poteri sostitutivi da esercitare in caso di ulteriore inadempimento.
  • Le spese dell'attività commissariale possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente, così come il compenso del Commissario ad acta.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; salvo diversa determinazione, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del Commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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