Sentenza del 18/04/2018 n. 752 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Interpello disapplicativo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sostiene che il diniego espresso dall'Ufficio in risposta all'interpello disapplicativo sia autonomamente impugnabile davanti alla Commissione tributaria provinciale, presumibilmente qualificandolo come diniego di agevolazione ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 546/1992.
La decisione
La contestazione non è accolta. La risposta negativa all'interpello disapplicativo non è un atto autonomamente impugnabile, perché non rientra tra gli atti elencati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 e non costituisce, per natura ed effetti, un diniego di agevolazione. Il contribuente non è obbligato a conformarsi alla risposta dell'Amministrazione e può scegliere di adottare comunque il comportamento fiscale ritenuto corretto. L'eventuale pregiudizio diventa concreto soltanto con l'emanazione dell'atto impositivo, che potrà essere impugnato facendo valere anche le ragioni già prospettate nell'interpello. L'impugnazione immediata della risposta trasformerebbe inoltre il processo tributario in un'azione di accertamento negativo non prevista dall'ordinamento.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. 546/1992
Atti impugnabili: "Il ricorso può essere proposto avverso [...]"
La disposizione contiene un elenco degli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. La risposta negativa a un interpello disapplicativo non vi rientra e non può essere equiparata al diniego di agevolazione previsto dalla lett. h).
Massime di principio
- Le risposte dell'Amministrazione finanziaria agli interpelli disapplicativi, anche se negative, non sono normalmente atti impositivi o provvedimenti autonomamente impugnabili.
- Il contribuente non è vincolato dalla risposta negativa dell'interpello e può adottare il comportamento fiscale che ritiene corretto, assumendosi tuttavia il rischio di un successivo controllo.
- La tutela giudiziale può essere esercitata contro il successivo atto impositivo, nel quale potranno essere contestate anche le ragioni sottostanti alla risposta negativa dell'interpello.
- Non è possibile utilizzare il ricorso tributario per ottenere in via preventiva un mero accertamento negativo dell'obbligo tributario, salvo che si tratti di un atto espressamente previsto tra quelli impugnabili dalla legge.
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