Cassazione Penale, Ordinanza n. 09470/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 12/06/2025. Dal testo emerge che uno dei ricorsi è stato presentato in modo processualmente irregolare, perché sottoscritto personalmente dalla parte e non dal difensore abilitato; viene inoltre richiamata e ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sulla legittimazione del solo difensore abilitato nel giudizio di cassazione. Quanto al secondo ricorso, il primo motivo contestava la qualificazione giuridica della condotta come rapina impropria, sostenendo implicitamente una diversa lettura dei fatti; la Corte lo ha ritenuto infondato perché la violenza successiva alla sottrazione di alcolici in un supermercato era finalizzata quantomeno ad ապահովare l'impunità. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile/infondato per mancanza di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva espressamente valorizzato una condotta violenta direttamente posta in essere dal ricorrente. Il terzo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti nella massima estensione e dei benefici di legge, è stato qualificato come generico e comunque manifestamente infondato, essendo presente nella sentenza impugnata un adeguato apparato argomentativo sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto, per un verso, processualmente non valido il ricorso sottoscritto personalmente dalla parte e, per altro verso, infondati o non specificamente confrontati con la motivazione i motivi dedotti dall'altro ricorrente. La qualificazione della condotta come rapina impropria e il diniego di attenuanti/benefici sono stati quindi lasciati fermi.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
La violenza successiva alla sottrazione di beni, finalizzata almeno a procurarsi l'impunità, integra la rapina impropria.
art. 111 Cost.
La sentenza richiama il profilo della legittimazione nel giudizio di cassazione, ritenendo manifestamente infondata la questione di costituzionalità sulla riserva al difensore abilitato.
art. 613 c.p.p.
Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere proposto dal difensore abilitato; la sottoscrizione personale della parte non è idonea.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è validamente proposto solo dal difensore munito di abilitazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non sana l'assenza di un valido atto difensivo.
- La rapina impropria è configurabile quando la violenza o minaccia sia posta in essere dopo la sottrazione e sia finalizzata anche solo a garantire l'impunità o il possesso del profitto.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la censura che non si misuri con le argomentazioni decisive del giudice di merito è inammissibile o manifestamente infondata.
- Le doglianze sulla misura delle attenuanti generiche e sulla concessione dei benefici di legge non sono ammissibili se formulate in modo generico e se la sentenza impugnata contiene una motivazione adeguata sul punto.
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