Cassazione Civile, Ordinanza n. 24749/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite riguarda un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2010 relativo a tasse automobilistiche dovute per veicoli concessi in leasing. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società contribuente, ritenendo che, per il periodo considerato, il soggetto passivo dell'imposta fosse l'utilizzatore dei veicoli in locazione finanziaria. L'ente impositore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 2, della L. n. 99/2009, sostenendo che la CTR avesse errato nell'affermare che, nel leasing, il pagamento della tassa automobilistica spettasse esclusivamente all'utilizzatore; (2) nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del d.l. n. 113/2016, conv. con mod. dalla L. n. 160/2016, per avere la CTR attribuito efficacia retroattiva alla disciplina sopravvenuta.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Ha richiamato il precedente di legittimità n. 13135/2019, ribadito da Cass. n. 23273/2020, secondo cui l'art. 10 del d.l. n. 113/2016, abrogando la norma di interpretazione autentica dell'art. 9-bis del d.l. n. 78/2015, ha reintrodotto per il futuro la regola già desumibile dall'art. 7 della L. n. 99/2009; tale regola si applica anche ai rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016. Poiché la sentenza impugnata aveva individuato nell'utilizzatore il soggetto tenuto al pagamento delle tasse automobilistiche, essa è stata ritenuta conforme all'orientamento di legittimità. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto
è stata utilizzata come parametro dei motivi di ricorso per denunciare errori di diritto della sentenza impugnata
art. 7, comma 2, L. n. 99/2009
è stata ritenuta norma dalla quale si ricava la soggettività passiva dell'utilizzatore nel leasing automobilistico per il periodo rilevante
art. 9-bis del d.l. n. 78/2015, conv. in L. n. 125/2015
norma di interpretazione autentica poi abrogata, che aveva individuato per il passato quale soggetto passivo esclusivo l'utilizzatore, salva responsabilità solidale della società di leasing che avesse pagato cumulativamente
art. 10 del d.l. n. 113/2016, conv. in L. n. 160/2016
abrogando l'art. 9-bis del d.l. n. 78/2015, ha reintrodotto pro futuro la regola impositiva già ricavata dall'art. 7 della L. n. 99/2009, applicabile anche ai rapporti d'imposta sorti nel periodo intermedio
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale non partecipato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto
Massime di principio
- In tema di tassa automobilistica sui veicoli concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo va individuato nell'utilizzatore, secondo la regola ricavabile dall'art. 7 della L. n. 99/2009 e confermata dall'assetto normativo successivo.
- L'abrogazione di una norma di interpretazione autentica non esclude che la disciplina originaria continui a operare per i rapporti d'imposta sorti nel periodo intermedio, quando la Corte individui in essa la regola applicabile ratione temporis.
- Quando la sentenza impugnata si conforma a un orientamento di legittimità consolidato sulla soggettività passiva di un tributo, i motivi di ricorso che censurano la medesima questione di diritto sono infondati.
- In sede di legittimità, la violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere utilmente prospettata se la decisione impugnata ha correttamente applicato il principio di diritto già affermato dalla Cassazione sul caso concreto.
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