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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11770/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondato il motivo relativo al termine a comparire e, comunque, rilevando la mancata tempestiva deduzione della nullità a regime intermedio. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva condannato per reati tributari. Il ricorso deduceva un vizio di violazione di legge in relazione al mancato rispetto del termine a comparire di 40 giorni nel giudizio di appello. La Corte di cassazione ha rilevato che l'atto di appello era stato proposto il 30 settembre 2021 e che, al tempo, il decreto di fissazione dell'udienza era stato emesso nel rispetto del termine allora vigente di 20 giorni. Ha inoltre osservato che la disciplina dell'art. 601, comma 3, c.p.p., introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, che prevede il termine di 40 giorni, si applica solo agli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024. Infine, ha evidenziato che la dedotta nullità a regime intermedio non era stata tempestivamente eccepita nel primo atto successivo, in presenza di conclusioni del pubblico ministero.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    È la norma incriminatrice per cui l'imputato era stato condannato in appello; il testo non ne specifica la fattispecie concreta oltre al richiamo alla condanna.

  • art. 601, comma 3, c.p.p.

    Il termine a comparire di 40 giorni nel giudizio di appello si applica solo agli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024, non ai gravami anteriori.

  • art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha introdotto la modifica dell'art. 601, comma 3, c.p.p. che prevede il termine di 40 giorni a comparire in appello.

  • art. 127 c.p.p.

    Non è espressamente citato, ma dal richiamo alla richiesta di trattazione orale nel rito camerale emerge che tale richiesta è stata ritenuta inammissibile per il rito seguito; l'individuazione normativa non è testualmente esplicitata nel provvedimento.

Massime di principio

  • Il termine a comparire di 40 giorni nel giudizio di appello introdotto dalla riforma non ha applicazione retroattiva agli atti di impugnazione proposti prima del 1° luglio 2024.
  • La nullità processuale a regime intermedio deve essere eccepita nella prima occasione utile successiva al suo verificarsi; in difetto, resta sanata.
  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando il motivo si fonda su una violazione di legge esclusa dal regime temporale applicabile o su una nullità non tempestivamente dedotta.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDichiarazione fraudolenta
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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