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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23239/2025 del 13/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

L'ente strumentale di un Comune ha emesso un atto di accertamento contestando a una società concessionaria autostradale l'omessa dichiarazione e il mancato pagamento del COSAP per l'anno 2010, in relazione a un cavalcavia/viadotto ricompreso nell'infrastruttura autostradale. La società ha proposto opposizione sostenendo che non sussistesse l'obbligo di pagamento. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sull'asserita carenza del presupposto applicativo del COSAP per mancanza di base normativa; 2) violazione dell'art. 63 d.lgs. 446/1997 e di varie leggi speciali sulle autostrade, deducendo che gli spazi occupati non appartenessero al demanio o patrimonio indisponibile dell'ente locale e quindi mancasse il presupposto del canone; 3) violazione delle norme sul COSAP e del regolamento comunale sull'esenzione per occupazioni effettuate dallo Stato, sostenendo che l'occupazione fosse riferibile direttamente allo Stato; 4) violazione del regolamento comunale sul presupposto dell'effettiva occupazione/sottrazione; 5) violazione dell'art. 63, comma 2, lett. g) e g-bis, d.lgs. 446/1997 e del regolamento comunale per mancanza dei presupposti legali della sanzione per omessa dichiarazione, in relazione ai principi di legalità, specificità e tassatività.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché generico e comunque perché la Corte d'appello aveva effettivamente deciso la questione richiamando la giurisprudenza consolidata sulla debenza del COSAP per le concessionarie autostradali e la base normativa del canone. Ha considerato infondati anche i motivi dal secondo al quinto, osservando che le questioni erano già state risolte da precedenti della stessa Corte, anche tra le stesse parti e per annualità diverse. Secondo la Corte, il COSAP è dovuto per l'utilizzazione particolare o eccezionale del bene, indipendentemente dalla proprietà statale dell'opera, perché l'occupazione è posta in essere dalla società in autonomia nello svolgimento dell'attività d'impresa; inoltre la costruzione del viadotto non comporta automaticamente il trasferimento della proprietà delle aree agli enti territoriali, che restano titolari del soprassuolo salvo espropriazione o accordi traslativi. È stata ritenuta legittima anche la previsione regolamentare della sanzione per omessa dichiarazione, senza violazione del principio di legalità. Il ricorso è stato pertanto respinto e la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché la sentenza d'appello ha affrontato la questione decisa, sia pure attraverso il richiamo alla giurisprudenza sul presupposto e sull'esenzione COSAP.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro invocato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge relative al presupposto del canone e alle sanzioni.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 446/1997

    È la norma posta a fondamento del COSAP; la Corte ne ha confermato l'applicabilità alle occupazioni particolari/eccezionali effettuate dalla concessionaria autostradale.

  • art. 63, comma 2, lett. g) e g-bis, d.lgs. n. 446/1997

    La Corte ha ritenuto che la previsione regolamentare delle sanzioni per la violazione dell'obbligo di pagamento del COSAP, inclusa l'omessa comunicazione/denuncia dell'occupazione, sia conforme alla norma e ai principi di legalità.

  • art. 23 Cost.

    La fattispecie sanzionatoria è stata ritenuta sufficientemente determinata da soddisfare la riserva relativa di legge.

  • art. 4, comma 4, lett. b), L. n. 421/1992

    Richiamata come base della normativa COSAP e della logica di rideterminazione tariffaria in funzione del beneficio economico ritraibile.

  • L. n. 463/1955

    Richiamata dalla ricorrente come normativa storica sulle autostrade, ma non ritenuta idonea a escludere il presupposto del canone.

  • L. n. 729/1961

    Richiamata dalla ricorrente come normativa storica di pianificazione autostradale, senza incidere sull'obbligo COSAP secondo la Corte.

  • L. n. 385/1968

    Richiamata dalla ricorrente nel medesimo senso delle precedenti leggi autostradali.

Massime di principio

  • Il COSAP è dovuto per l'utilizzazione particolare o eccezionale di spazi o aree pubbliche, anche quando l'occupazione avvenga nell'ambito di un'opera o di un servizio caratterizzati da finalità pubblicistiche, se l'occupazione è materialmente posta in essere da un soggetto concessionario che opera autonomamente per fini di lucro.
  • L'assenza di poteri di rimozione o riappropriazione del bene da parte dell'ente locale non esclude di per sé il presupposto del canone, poiché tale situazione può ricorrere anche nelle occupazioni effettuate in forza di titolo concessorio e nel fisiologico svolgimento del rapporto.
  • La realizzazione di infrastrutture autostradali prevista da leggi o provvedimenti di pianificazione non comporta automaticamente il trasferimento della proprietà delle aree interessate allo Stato; occorrono un procedimento espropriativo o accordi con effetti traslativi.
  • Le esenzioni dal COSAP riservate alle occupazioni effettuate dallo Stato non si estendono alla concessionaria che agisca in autonomia, poiché questa non è mera longa manus dell'amministrazione statale.
  • La previsione regolamentare di sanzioni per l'omesso adempimento degli obblighi dichiarativi connessi al COSAP è compatibile con il principio di legalità quando la fattispecie è sufficientemente determinata e la norma primaria rimette ai regolamenti comunali la disciplina sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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