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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12929/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2008 notificato a una società di costruzioni, fondato sull'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente indetraibilità dell'imposta. In appello la CTR aveva accolto la tesi dell'Ufficio, ritenendo sussistenti i presupposti del raddoppio dei termini di accertamento per la presenza di fatti penalmente rilevanti, valorizzando l'inadeguatezza strutturale delle società fatturanti e l'assenza di buona fede del cessionario. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini, sostenendo che esso non potesse operare in assenza di denuncia penale tempestivamente presentata; (2) violazione dell'art. 331 c.p.p. e dell'art. 2697 c.c., oltre a omesso esame, per avere la CTR considerato una mera informativa di reato come denuncia; (3) ulteriore violazione della disciplina sul raddoppio e dei principi costituzionali, per difetto di esame del contenuto della notitia criminis; (4) omesso esame della documentazione che, secondo la società, avrebbe escluso la natura di "cartiere" delle società cedenti; (5) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme IVA sulla ripartizione dell'onere della prova, per avere la CTR posto a carico del contribuente la prova della propria buona fede; (6) violazione degli artt. 2697, 2700 e 2727 c.c. e omesso esame, per non avere la CTR correttamente valutato gli elementi istruttori ai fini dell'effettività delle operazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la statuizione della CTR sul raddoppio dei termini, osservando che, per gli accertamenti relativi a periodi anteriori alle modifiche del 2015, il raddoppio discende dalla sussistenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia, indipendentemente dalla effettiva presentazione della denuncia stessa; inoltre, nel caso concreto, la CTR aveva accertato che l'Ufficio aveva tempestivamente trasmesso l'informativa di reato alla Procura entro i termini ordinari. I motivi sul contenuto della notitia criminis sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza e perché la CTR aveva comunque preso in esame la denuncia. È stato poi escluso il vizio di omesso esame in relazione alla natura delle società cedenti, avendo il giudice di merito espressamente affermato la loro fittizietà. Quanto all'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la Corte ha confermato che incombe sull'Amministrazione provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario, mentre sul contribuente grava la prova contraria della propria estraneità e della diligenza massima esigibile; nel caso concreto la CTR aveva correttamente ritenuto non assolto tale onere. Sono state inoltre ribadite le limitazioni del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Per gli accertamenti relativi a periodi d'imposta anteriori alla riforma del 2015, il raddoppio dei termini opera in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia, a prescindere dalla effettiva presentazione della denuncia stessa, quando ne ricorrano i presupposti temporali.

  • art. 1, comma 132, della l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Le modifiche introdotte dalla legge non si applicano agli avvisi di accertamento relativi a periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016 già notificati.

  • art. 331 c.p.p.

    La denuncia penale rileva quale presupposto dell'obbligo di attivazione; ai fini del raddoppio, la Corte valorizza l'avvenuto tempestivo inoltro dell'informativa di reato alla Procura.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario; il contribuente deve provare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile.

  • artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972

    La detrazione IVA è negata quando l'operazione sia soggettivamente inesistente e il contribuente non dimostri di essere estraneo alla frode.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge sono state esaminate alla luce dei principi consolidati della Cassazione sul raddoppio dei termini e sull'onere della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 è sindacabile solo l'anomalia motivazionale che equivalga a violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    Ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 12 delle preleggi

    Richiamato per l'interpretazione sistematica della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 sull'ulteriore contributo unificato.

  • art. 2700 c.c.

    Invocato dalla ricorrente nel tentativo di valorizzare le risultanze documentali, ma la Corte non ne trae una specifica regula decidendi autonoma.

  • art. 2727 c.c.

    Invocato dalla ricorrente con riferimento alle presunzioni, ma la Corte non accoglie la censura e ribadisce la valutazione indiziaria compiuta dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel regime antecedente alle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento in materia IVA opera quando emergano seri indizi di reato idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia, senza che sia necessaria la prova dell'effettiva presentazione della denuncia o dell'esito del procedimento penale, purché l'attivazione sia tempestiva rispetto ai termini ordinari.
  • Nelle contestazioni relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e gli elementi oggettivi dai quali desumere che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione; il contribuente, per vincere la pretesa, deve provare la propria buona fede e l'adozione della massima diligenza esigibile.
  • La regolarità formale della fattura, delle scritture contabili, dei pagamenti e la conformità del prezzo al mercato non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'effettività dell'operazione o la buona fede del cessionario, quando il quadro indiziario sia coerente nel senso della fittizietà dell'operazione.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è oggi limitato alle sole anomalie motivazionali radicali; non è censurabile il semplice dissenso sulla valutazione delle prove o la pretesa insufficienza della motivazione, che appartengono al merito.
  • È inammissibile in cassazione una censura che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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