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Sentenza

Sentenza n. 4534/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Caserta del 29.4.2024 recante divieto di detenzione armi ex art. 39 del R.D. n. 773 del 1931.

Giustizia amministrativa202403142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio recante divieto di detenzione di armi ex art. 39 TULPS

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi adottato dalla Prefettura di Caserta, contestando la valutazione di inaffidabilità fondata su un episodio del 28 aprile 2023. In tale occasione egli si era ferito a una gamba dopo essersi appropriato dell'arma legalmente detenuta dal fratello, che la stava pulendo, provocando accidentalmente uno sparo. Il ricorrente ha dedotto violazione del TULPS, eccesso di potere per travisamento ed erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria, sviamento e difetto di motivazione. Ha sostenuto che non era stato denunciato per reati in materia di armi, che il procedimento penale a carico del fratello per detenzione abusiva e omessa custodia era stato archiviato, che l'incongruenza relativa al calibro del bossolo poteva dipendere dalla disponibilità di più armi da parte dei fratelli e che la perquisizione domiciliare aveva avuto esito negativo, con armi custodite in armadio blindato. Ha inoltre valorizzato la lunga durata della detenzione delle armi e il possesso della licenza di porto di fucile per uso venatorio, sostenendo che l'episodio fosse fortuito e non dimostrasse una personalità incline all'abuso delle armi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che il porto e la detenzione di armi non costituiscono diritti assoluti, ma eccezioni al generale divieto, consentite solo quando sussista una completa e perfetta affidabilità circa il buon uso delle armi. Il divieto ex art. 39 TULPS ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria; pertanto il Prefetto può fondare il giudizio di inaffidabilità anche su fatti privi di rilievo penale, senza necessità di accertare una responsabilità penale, un'abituale pericolosità sociale o un concreto abuso delle armi. È sufficiente una ragionevole prognosi di possibile uso improprio o incauto, purché sorretta da istruttoria congrua e motivazione non irrazionale. Nel caso concreto, il ricorrente aveva maneggiato un'arma altrui mentre veniva pulita, senza previamente verificarne lo scaricamento, provocando uno sparo accidentale. Tale condotta è stata ritenuta di per sé idonea a evidenziare negligenza e a erodere il requisito della piena affidabilità, anche perché avrebbe potuto cagionare lesioni a terzi. Il giudice ha escluso il difetto di istruttoria e di motivazione, ritenendo percepibili le ragioni del provvedimento, e ha giudicato la misura ragionevole e proporzionata, in quanto diretta a prevenire sinistri e abusi. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti (...) alle persone ritenute capaci di abusarne

    Attribuisce al Prefetto un'ampia discrezionalità cautelare e preventiva nel vietare la detenzione a chi non offra piena affidabilità circa il corretto e prudente uso delle armi, anche in assenza di responsabilità penale o di un abuso concretamente accertato.

  • art. 699 c.p.

    Richiamato quale disposizione che sancisce il generale divieto di portare armi, rispetto al quale il porto d'armi costituisce un'eccezione.

  • art. 4 l. n. 110/1975

    Richiamato quale fondamento del generale divieto di detenzione o porto abusivo di armi, rispetto al quale l'autorizzazione di polizia opera in via eccezionale.

  • art. 697 c.p.

    Richiamato per il procedimento penale a carico del fratello del ricorrente, successivamente archiviato; la sua assenza o l'archiviazione non impedisce la valutazione amministrativa preventiva sull'affidabilità.

  • art. 20-bis l. n. 110/1975

    Richiamato per il procedimento penale a carico del fratello relativo all'omessa custodia delle armi, successivamente archiviato; il giudizio amministrativo di affidabilità resta autonomo rispetto a quello penale.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi ex art. 39 TULPS ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e può essere adottato per prevenire non solo delitti, ma anche sinistri involontari derivanti dall'uso improprio o incauto delle armi.
  • Per adottare il divieto di detenzione di armi non è necessario accertare un abuso concreto, una responsabilità penale o una specifica pericolosità sociale; è sufficiente che l'interessato non offra una completa e perfetta affidabilità circa il buon uso delle armi.
  • Anche fatti privi di rilievo penale, e non necessariamente direttamente imputabili al titolare delle armi, possono costituire indici di inaffidabilità, purché la valutazione prefettizia sia fondata su risultanze istruttorie congrue, motivata e non irrazionale.
  • La condotta di chi maneggia un'arma non previamente scaricata e verificata, provocando uno sparo accidentale, può integrare da sola una significativa violazione delle regole di prudenza e giustificare il divieto prefettizio di detenzione delle armi.
  • Il giudice amministrativo deve verificare che la valutazione prefettizia sull'affidabilità sia ragionevole, proporzionata e adeguatamente motivata, senza sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio della discrezionalità preventiva.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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