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Sentenza

Sentenza del 02/08/2021 n. 3011 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della pronuncia di compensazione (prot. 0050333 del 9.11.2018) con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva compensato debiti fiscali riconducibili all'impresa fallita con crediti IVA riconducibili alla curatela. La società cessionaria contestava che, in base all'atto di cessione del credito notificato all'Agenzia il 10.05.2018, il diritto di utilizzare il credito IVA era passato alla cessionaria, la quale aveva poi trasmesso la documentazione probatoria (30.08.2018 e 24.09.2018). Perciò l'Agenzia non poteva compensare quei crediti a favore della procedura fallimentare. L'Ufficio deduceva che il debito erariale fosse insorto come debito della procedura, che il credito IVA non fosse dimostrato anteriore all'inadempimento, che la compensazione fosse stata notificata alla curatela prima della cessione, che solo il fallimento fosse legittimato ad impugnare la cessione e che la pronuncia di compensazione non fosse autonomamente impugnabile ai sensi dell'art.19 d.lgs.546/1992.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto provata la sequenza: istanza di rimborso della curatela (28.04.2018), cessione del credito notificata all'Agenzia (10.05.2018), successiva attività documentale della cessionaria (30.08.2018 e 24.09.2018) e infine pronuncia di compensazione (09.11.2018). La cessione è risultata efficace nei confronti dell'Agenzia ai sensi dell'art.1264 c.c., per cui al momento della compensazione il credito non apparteneva più alla curatela ma alla società cessionaria; quindi la compensazione operata dall'Ufficio era illegittima. Il ricorso della società è stato riconosciuto tempestivo e la pronuncia di compensazione è stata considerata impugnabile come atto direttamente lesivo dei diritti della cessionaria, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.19 d.lgs.546/1992. Inoltre la Commissione osserva che non è ammissibile una compensazione tra debiti del fallito e crediti della massa fallimentare alla stregua dell'art.56 L.F. (violazione della par condicio creditorum). L'appello dell'Ufficio è stato quindi respinto e le spese del grado liquidate a carico dell'appellante (euro 950,00 oltre oneri di legge).

Norme richiamate

  • R.D. n.267/1942 (Legge Fallimentare), art.56

    L'art.56 L.F. richiede la contemporanea sussistenza di crediti e debiti nei confronti del medesimo soggetto fallito; non è possibile effettuare una compensazione utilizzando crediti della massa fallimentare per estinguere debiti del fallito in modo da ledere la par condicio creditorum.

  • Codice Civile, art.1264

    La cessione del credito è efficace nei confronti del terzo debitore dal momento della notifica dell'atto di cessione; quindi, una volta notificata all'Agenzia, il diritto di utilizzare il credito è passato alla società cessionaria.

  • D.lgs. n.546/1992, art.19

    La pronuncia di compensazione è stata considerata impugnabile nei confronti del terzo cessionario: l'art.19 è stato letto in modo costituzionalmente orientato per garantire il diritto di difesa e ammettere l'impugnazione quando l'atto amministrativo risulti direttamente lesivo di diritti del cessionario.

Massime di principio

  • La cessione del credito, una volta notificata al debitore (es. Agenzia delle Entrate), trasferisce il potere di utilizzare il credito al cessionario anche ai fini della compensazione: pertanto verificare tempestivamente la notifica dell'atto di cessione.
  • Un atto amministrativo di compensazione emesso dopo la notifica della cessione può essere impugnato dal cessionario come atto lesivo dei suoi diritti; pertanto il cessionario ha interesse e legittimazione a ricorrere.
  • Non è ammessa la compensazione che mette in relazione debiti del fallito con crediti della massa fallimentare in modo da violare la par condicio creditorum: prima di compensare l'Ufficio deve accertare la natura (personale o della massa) dei crediti e dei debiti coinvolti.
  • Per difendere la posizione del cessionario è utile acquisire e trasmettere tempestivamente tutta la documentazione probatoria del credito all'Amministrazione prima che venga adottato un provvedimento di compensazione.
  • Questioni temporali (data di nascita del credito, data della notifica della cessione, data del provvedimento amministrativo) sono decisive: conservare traccia certa delle date e delle notifiche è essenziale per impostare correttamente il ricorso.
  • Anche quando l'Amministrazione sostiene che il debito è della procedura fallimentare, va verificato se effettivamente il debito e il credito siano facenti capo alla stessa 'soggettività' ai fini della compensazione; altrimenti la compensazione può essere illegittima.
  • Se si è parte cessionaria, non aspettare che agisca la curatela: esercitare autonomamente i rimedi giurisdizionali se l'atto amministrativo lede i diritti nati dalla cessione.

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