Sentenza n. 5203/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, - del decreto rettorale del 10 luglio 2025 n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- con cui è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare di esclusione temporanea dall’Università per un anno a decorrere dalla data della delibera del Senato Accademico; - di ogni altro atto antecedente e susseguente ai precedenti atti, collegato o comunque connesso, ivi compresa la delibera n. -OMISSIS- dell’8 luglio 2025 del Senato Accademico, citata nel provvedimento impugnato e non comunicata, né altrimenti conosciuta dal ricorrente, nonché la relazione istruttoria, tutti i verbali e gli atti del procedimento, anch’essi non conosciuti dal ricorrente; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificati e depositati dal ricorrente in data 3 ottobre 2025, - dei medesimi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, sulla base di ulteriori censure articolate in seguito all’acquisita conoscenza, nelle more del giudizio, della delibera del Senato Accademico n. -OMISSIS- dell’8 luglio 2025, compresi i verbali della seduta in cui tale delibera è stata assunta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto rettorale recante la sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'Università per un anno, unitamente alla delibera del Senato Accademico e agli atti del procedimento disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il decreto rettorale del 10 luglio 2025, con cui gli era stata irrogata la sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'Università per un anno, nonché la delibera del Senato Accademico e gli ulteriori atti istruttori e procedimentali presupposti e connessi. Con motivi aggiunti aveva dedotto ulteriori censure dopo avere acquisito la conoscenza della delibera del Senato Accademico. Nel corso del giudizio, con atto del 3 febbraio 2026, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando in sostanza di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anziché dichiarare la cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere presuppone infatti che la pretesa sostanziale del ricorrente sia stata pienamente e comprovamente soddisfatta, in via extragiudiziale, da un provvedimento favorevole dell'Amministrazione adottato sulla base della medesima situazione originaria, con conseguente conseguimento del bene della vita e implicito riconoscimento dell'illegittimità dell'atto impugnato. Nel caso concreto non era intervenuto alcun atto satisfattivo dell'interesse azionato. La dichiarazione del ricorrente è stata quindi interpretata come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo, il giudice ha ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione, non potendo proseguire d'ufficio il giudizio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse a ricorrere. Le spese sono state compensate, anche considerando la precedente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese disposta in sede cautelare e l'assenza di ulteriore attività difensiva della resistente.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è una pronuncia di merito e richiede il pieno soddisfacimento extragiudiziale della pretesa originaria e il conseguimento del bene della vita cui aspirava il ricorrente.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina una pronuncia di rito quando una situazione nuova e diversa da quella esistente al momento della proposizione del ricorso rende certa e definitiva l'inutilità della sentenza di merito.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede il pieno e comprovato soddisfacimento, in via extragiudiziale e per fatto dell'Amministrazione, della pretesa originariamente azionata, con conseguimento del bene della vita e oggettivo venir meno della lite; essa costituisce una pronuncia di merito ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La mera dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, in assenza di un provvedimento amministrativo satisfattivo, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., e non la cessazione della materia del contendere.
- Nel processo amministrativo, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte dispone dell'azione e può rinunciare sostanzialmente alla prosecuzione del giudizio dichiarando il sopravvenuto difetto di interesse; il giudice deve prenderne atto e non può proseguire d'ufficio per accertare l'illegittimità dell'atto in assenza di un interesse concreto alla decisione.
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