Cassazione Penale, Sentenza n. 34479/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 27/02/2024 con la quale il Tribunale di Napoli ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per i reati previsti dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, quanto al reato aggravato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Procedimentalmente, il difensore presentò una rinuncia al ricorso non sottoscritta dal ricorrente e priva di procura speciale; in seguito trasmise una procura speciale autenticata datata 4/6/2024.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la rinuncia iniziale, sottoscritta solo dal difensore e senza procura speciale, fosse inidonea a manifestare la volontà personale del ricorrente; tuttavia, valutando la successiva produzione della procura speciale autenticata (4/6/2024), ha riconosciuto efficacia alla rinuncia come manifestazione della volontà personale del ricorrente. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia all'impugnazione e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La Corte non si è pronunciata sul merito della questione sostanziale relativa alla legittimità della custodia cautelare.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice relativa alle condotte di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti: richiamata per individuare i reati contestati all'imputato; la decisione non si pronuncia sul concreto giudizio di responsabilità, essendo il ricorso inammissibile per rinuncia.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Prevede le aggravanti per le ipotesi di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti con effetti particolarmente pericolosi (es. associazione o diffusione su vasta scala): il ricorrente contestava la mancanza di gravi indizi per questa aggravante, ma la Corte non ha esaminato la questione per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza di legittimità (principio sulla rinuncia all'impugnazione)
Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023 (Esposito, Rv. 285663); Sez. 1, n. 44612 del 16/10/2008 (Frisoni, Rv. 241569)
È necessario che la rinuncia all'impugnazione manifesti inequivocabilmente la volontà dell'interessato, espressa personalmente o tramite procuratore speciale; la sola sottoscrizione del difensore senza procura speciale è inidonea. Tuttavia, la successiva produzione di procura speciale autenticata può sanare la carenza e rendere efficace la rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia a un ricorso deve esprimere la volontà personale del ricorrente: la firma solo del difensore senza procura speciale è normalmente inefficace.
- Se la procura speciale viene successivamente prodotta in forma autenticata e riconducibile alla volontà del ricorrente, la rinuncia può essere convalidata e l'impugnazione dichiarata inammissibile.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia implica la condanna alle spese processuali; il giudice non entra nel merito della questione sostanziale quando l'impugnazione è estinta per rinuncia.
- Gli avvocati devono verificare e far produrre tempestivamente la procura speciale, soprattutto quando intendono rinunciare a impugnazioni, per evitare rischi di inefficacia e contenziosi procedurali.
- La pronuncia non pregiudica la possibilità di ulteriori azioni difensive (ad es. nuove impugnazioni nei termini e forme previste) purché compatibili con lo stato processuale e le norme vigenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34385/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34386/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34390/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34392/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34394/2024 del 12/09/2024
- Sentenza penale · 12 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 34397/2024 del 12/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →