Cassazione Civile, Ordinanza n. 22039/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
Un'impresa aveva chiesto al committente il pagamento del corrispettivo per lavori di ripristino di un edificio condominiale. Il committente aveva contestato la pretesa e proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni, deducendo vizi e imperfetta esecuzione delle opere, ritardi nell'ultimazione e conseguente perdita di agevolazioni fiscali; aveva inoltre chiamato in causa il direttore dei lavori e l'amministratore del condominio per essere manlevato o comunque condannati al risarcimento. Il Tribunale aveva accolto la domanda di pagamento e respinto il resto. In appello il committente aveva censurato la declaratoria di prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, sostenendo che la denuncia dei vizi, inviata pochi mesi dopo la comunicazione di fine lavori, aveva interrotto la prescrizione, e aveva inoltre richiamato documenti prodotti a supporto. La Corte d'appello aveva ritenuto il motivo inammissibile per genericità e, comunque, infondato per mancanza di prova dell'interruzione della prescrizione; aveva anche osservato che la domanda risarcitoria verso i terzi chiamati era tardiva. In cassazione il committente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 1667 c.c. e l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello, sostenendo che l'atto di gravame era specifico e conteneva l'indicazione della denuncia dei vizi e dei documenti rilevanti; con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il direttore dei lavori avesse falsamente attestato l'ultimazione delle opere e che non fosse stata rilasciata l'abitabilità, sicché il termine prescrizionale non poteva ritenersi decorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il motivo di appello contro la declaratoria di prescrizione non fosse generico ma sufficientemente specifico ai sensi dell'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, perché indicava la denuncia dei vizi inviata pochi mesi dopo la fine lavori e i documenti allegati a supporto dell'interruzione della prescrizione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Restano impregiudicate le ulteriori questioni, incluse quelle sulla tardività delle riconvenzionali, da esaminare in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 1667 c.c.
richiamato in relazione alla garanzia per vizi dell'opera e alla sua attivazione mediante denuncia tempestiva dei difetti
art. 342 c.p.c.
la sua nuova formulazione richiede che l'atto di appello individui chiaramente questioni e capi impugnati e confuti le ragioni della sentenza, senza formule sacramentali, mantenendo la natura di revisio prioris instantiae
art. 54 D.L. 83/2012
citato per individuare la nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. applicabile ai giudizi di appello introdotti dopo l'entrata in vigore della norma
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo come vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poi assorbito
art. 183, comma quinto, c.p.c.
menzionato con riferimento alla tardiva introduzione delle domande risarcitorie verso i terzi chiamati
Cass. S.u. 27199/2017
citata per ribadire che l'appello resta una revisio prioris instantiae e non richiede forme sacramentali
Cass. 24469/2013
richiamata per affermare che, una volta cassata la statuizione di inammissibilità, le ulteriori valutazioni di merito non costituiscono autonoma ratio decidendi
Cass. 30393/2017
richiamata nel medesimo senso sulla carenza di autonoma definitività delle statuizioni di merito successive a una declaratoria di inammissibilità
Cass. 3229/2012
richiamata nel medesimo senso sulla non definitività delle argomentazioni di merito rese dopo la pronuncia di inammissibilità
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, dopo la riforma dell'art. 342 c.p.c., è sufficiente che l'atto indichi in modo chiaro i capi della decisione censurati, le questioni controverse e le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata; non è richiesta una forma sacramentale, purché il gravame svolga una critica argomentata alla decisione di primo grado.
- La specificità del motivo di appello deve essere valutata considerando l'intero contenuto dell'atto di gravame, ivi compresi i richiami ai documenti prodotti, quando essi siano indicati come rilevanti per contrastare la ratio della decisione impugnata.
- Se il giudice d'appello dichiara inammissibile un motivo, le ulteriori considerazioni di merito eventualmente svolte sulla stessa censura non costituiscono autonoma ratio decidendi e non possono consolidarsi come statuizione definitiva.
- La denuncia tempestiva dei vizi dell'opera e la richiesta di eliminazione possono rilevare, in astratto, ai fini dell'attivazione della garanzia ex art. 1667 c.c. e dell'interruzione del termine di prescrizione della relativa azione.
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