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Legge

L.R. Abruzzo 10/2025

Disposizioni in merito alla costituzione di parte civile della Regione nei processi penali aventi ad oggetto fatti delittuosi ai danni dei soggetti di cui agli articoli 357, 358 e 359 del codice penale nonché reati contro la pubblica incolumità e contro la pubblica amministrazione commessi ai danni della Regione o di suoi Enti e ulteriori disposizioni.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 10/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la possibilità per la Regione Abruzzo di costituirsi parte civile in processi penali per gravi delitti contro lavoratori e volontari pubblici e per reati contro pubblica incolumità e pubblica amministrazione ai danni della Regione o dei suoi enti. Prevede la destinazione dei risarcimenti a iniziative di prevenzione e varie modifiche finanziarie e settoriali su vita indipendente, comunità montane, cultura e bilancio 2025.

Costituzione di parte civile della Regione e ulteriori modifiche finanziarie e di settore

Costituzione di parte civile della Regione nei processi penali

La legge regionale dell’Abruzzo disciplina l’intervento della Regione nei giudizi penali relativi a fatti delittuosi di particolare gravità. L’obiettivo è rafforzare la tutela dei soggetti pubblici operanti sul territorio regionale e, più in generale, sostenere la prevenzione e la sicurezza.

Ambito della costituzione in giudizio

La Regione, quando ricorrono i presupposti dell’articolo 74 del codice di procedura penale, valuta la costituzione di parte civile:

  • nei processi per fatti delittuosi commessi nel territorio regionale, caratterizzati da modalità e conseguenze di particolare gravità e tali da aver suscitato un rilevante turbamento sociale;
  • quando i fatti sono stati compiuti ai danni dei soggetti indicati dagli articoli 357, 358 e 359 del codice penale nello svolgimento delle loro mansioni;
  • nei processi aventi a oggetto reati contro la pubblica incolumità e contro la pubblica amministrazione commessi ai danni della Regione o di suoi enti.

La decisione finale sulla costituzione di parte civile è adottata dalla Giunta regionale, previa istruttoria del Dipartimento regionale competente.

Destinazione delle somme risarcitorie

Le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile sono destinate a iniziative coerenti con le finalità del Capo I, cioè alla prevenzione e all’innalzamento del livello di sicurezza dei lavoratori e dei volontari considerati dalla disciplina.

Invarianza finanziaria

Per l’attuazione delle misure del Capo I la Regione utilizza le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. È espressamente prevista l’invarianza della spesa per il bilancio regionale.

Modifiche alla disciplina sulla vita indipendente

La legge modifica la legge regionale n. 57 del 2012 in materia di vita indipendente, sostituendo il riferimento ai generici “altri contributi pubblici erogati per le medesime finalità” con quello ai contributi economici a carico del Fondo Nazionale Non Autosufficienza a titolo di assegno di cura autogestita.

Limiti finanziari della modifica sulla vita indipendente

L’intervento è posto nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge regionale n. 57 del 2012 ed è ribadita l’invarianza della spesa per il bilancio regionale.

Disposizioni sulle comunità e aree montane

La legge introduce due integrazioni alla disciplina sulle comunità e aree montane:

  • è consentita l’alienazione di immobili delle comunità montane soppresse mediante aste riservate a enti locali, altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, con vincolo di destinazione dell’immobile ad attività istituzionali e comunque alla fornitura di servizi pubblici o di pubblico interesse, applicando una riduzione del 70% del prezzo stimato quale base d’asta;
  • ai commissari straordinari è garantita, con oneri a carico delle gestioni liquidatorie, una copertura assicurativa adeguata per la responsabilità civile e per le eventuali conseguenze di azioni giudiziarie di terzi relative alla loro attività, senza rivalsa salvo dolo o colpa grave.

Intervento sull’allegato finanziario della legge di stabilità 2024

È sostituito un rigo dell’allegato 3 della legge regionale di stabilità 2024 relativo a un contributo di 5.000 euro, con aggiornamento del beneficiario da “Ass. Volontariato Disabili - Scafa” a “Ass. Volontariato Disabili - Cooperativa Sociale Mani Tese - Scafa”.

Disposizioni per il settore cultura

Per consentire la rendicontazione degli interventi nel settore cultura, con riferimento all’annualità 2025, vengono modificate alcune riduzioni previste dall’allegato 1 della legge regionale n. 4 del 2025:

  • per Missione 05, Programma 02, Titolo 1, la riduzione è portata a zero;
  • per Missione 05, Programma 02, Titolo 2, la riduzione è portata a zero;
  • per Missione 01, Programma 07, Titolo 1, la riduzione è fissata in 476.602,50 euro. I Dipartimenti competenti in materia di bilancio e cultura danno attuazione alle previsioni.

Riconoscimento di debito fuori bilancio

È riconosciuto un debito fuori bilancio di 84.000 euro, qualificato come quota associativa Federculture non versata. La copertura è assicurata nell’ambito del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, mediante:

  • istituzione di un nuovo capitolo denominato “Quote associative Federculture”;
  • riduzione di 84.000 euro del capitolo 61651 “Fondazione Film Commission d’Abruzzo”.

In conseguenza della variazione, il capitolo 61651/1 è rideterminato in euro 341.762,15 per l’anno 2025. Anche in questo caso l’attuazione è affidata ai Dipartimenti competenti in materia di bilancio e cultura.

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