L.R. Abruzzo 15/2025
Norme per la valorizzazione della Pinacoteca Teofilo Patini e ulteriori disposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo valorizza la Pinacoteca Teofilo Patini di Castel di Sangro, istituisce un premio artistico annuale e disciplina organi, organizzazione e iniziative di promozione culturale. Introduce inoltre modifiche su revisione di enti, personale di società in house, contributi a Serramonacesca, rendicontazione dei contributi regionali (con abrogazione delle vecchie leggi del 1986 e 1994) e uso di un contributo straordinario per discariche preesistenti.
Valorizzazione della Pinacoteca Teofilo Patini e ulteriori disposizioni regionali
Valorizzazione della Pinacoteca Teofilo Patini e ulteriori disposizioni
La legge della Regione Abruzzo promuove la conoscenza e la valorizzazione della figura di Teofilo Patini, della Pinacoteca di Castel di Sangro e di una serie di interventi normativi eterogenei in materia di contributi, società regionali, rifiuti e finanziamenti straordinari. La disciplina si applica nel territorio regionale abruzzese.
Finalità e riconoscimento della Pinacoteca
La Regione Abruzzo, in attuazione dei principi statutari, dichiara di voler promuovere l’arte e valorizzare il contributo degli abruzzesi allo sviluppo della Repubblica. In tale quadro favorisce la progettualità integrata sul territorio, il coordinamento degli operatori culturali e la cooperazione tra soggetti pubblici e privati per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale regionale.
La legge riconosce l’importanza della Pinacoteca Teofilo Patini, allestita nel Comune di Castel di Sangro, quale presidio di promozione del patrimonio artistico e culturale legato al pittore abruzzese. La finalità è anche commemorativa, nel senso di mantenere viva la memoria di Patini e delle sue opere.
Promozione culturale e circuiti di valorizzazione
La Regione favorisce iniziative culturali con finalità anche didattiche e scientifiche, in collaborazione con università, scuole, istituti d’arte ed enti pubblici operanti sul territorio. L’obiettivo è accrescere la conoscenza delle opere conservate nella Pinacoteca.
La Regione si impegna inoltre a promuovere l’inserimento della Pinacoteca nei circuiti culturali nazionali e internazionali, riconoscendo rilievo alle iniziative del Comune di Castel di Sangro per il presidio culturale.
Premio regionale Teofilo Patini
La legge istituisce il “Premio regionale Teofilo Patini” come iniziativa culturale di commemorazione e come strumento di valorizzazione delle nuove generazioni di artisti. Il Premio si svolge con cadenza annuale nel Comune di Castel di Sangro.
L’organizzazione del Premio è affidata al Comune, sulla base di un programma approvato con deliberazione della Giunta regionale. Possono contribuire al Premio, anche tramite patrocini e sostegni economici, enti pubblici, fondazioni, associazioni e privati. Le relative risorse possono essere utilizzate dal Comune anche per iniziative materiali e immateriali dirette a valorizzare la figura di Teofilo Patini e a realizzare le finalità del Premio.
Organi del Premio: Giuria e Commissione
La Giuria del Premio è composta da un minimo di tre a un massimo di cinque esperti qualificati in ambito artistico-culturale, in particolare nelle arti figurative. I componenti sono nominati annualmente dal Presidente della Giunta regionale su designazione della Commissione del Premio.
La Commissione del Premio è istituita annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
- Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
- Presidente del Consiglio regionale o suo delegato;
- tre consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale;
- Sindaco di Castel di Sangro o suo delegato;
- un rappresentante designato dal Comune di Castel di Sangro.
La Commissione elegge al proprio interno il Presidente nella prima riunione; la segreteria è assicurata dalla struttura regionale competente in materia di cultura. Sia la partecipazione alla Commissione sia quella alla Giuria è a titolo gratuito, senza rimborso spese.
Coordinamento con il Protocollo di Intesa
Per gli aspetti non disciplinati nel dettaglio dal capo dedicato alla Pinacoteca e al Premio, la legge rinvia al Protocollo di Intesa da stipularsi secondo l’articolo 112, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Modifica sulla durata del Revisore Unico dei Conti
La legge modifica la disciplina regionale relativa al Revisore Unico dei Conti prevista dalla l.r. 36/2013 per gli enti di gestione dei rifiuti urbani. Il revisore resta in carica tre anni e può essere riconfermato nel rispetto dell’articolo 235 del TUEL.
Integrazione sulla società e sul potenziamento della formazione professionale
Viene integrata la disciplina della l.r. 22/2022 relativa alla società in house regionale. Ai fini dell’attuazione della norma richiamata, la società deve assicurare entro 60 giorni dalla richiesta le risorse umane selezionate, nel rispetto delle condizioni previste, per rafforzare la struttura competente in materia di formazione professionale, tenendo conto del fabbisogno comunicato.
Contributo straordinario al Comune di Serramonacesca
È modificata la destinazione di un contributo straordinario previsto nella legge di stabilità regionale 2023. Il finanziamento di 30.000 euro già riferito alla realizzazione di un’area camper per il Comune di Serramonacesca viene sostituito con un contributo per il recupero e la delimitazione dell’area archeologica di San Liberatore.
Rendicontazione dei contributi regionali e abrogazioni
La legge introduce una disciplina generale sulla rendicontazione dei contributi regionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale sulla pubblicità e trasparenza.
La concessione da parte del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti strumentali di sovvenzioni, sussidi, vantaggi economici, contributi o aiuti, comunque denominati, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, comporta per i beneficiari l’obbligo di dimostrare l’effettiva destinazione del contributo alle finalità per cui è stato concesso.
La rendicontazione avviene tramite relazione esplicativa trasmessa all’amministrazione o all’ente erogante entro 90 giorni dall’utilizzo del contributo. La mancata rendicontazione nel termine comporta la decadenza dal contributo e l’obbligo di restituzione delle somme ricevute.
Dal giorno di entrata in vigore di questa disciplina sono abrogate:
- la l.r. 22/1986 sulla certificazione di regolarità contabile per gli enti beneficiari di contributi regionali;
- la l.r. 99/1994, di interpretazione autentica della stessa legge.
Disposizioni attuative per gli interventi sulle discariche preesistenti
Per consentire il completamento degli interventi e la chiusura della procedura d’infrazione UE 2011/2015, causa C-498/17, il contributo straordinario previsto dalla l.r. 6/2024 per le discariche preesistenti può essere impiegato dal Commissario ad acta anche per:
- il riconoscimento di riserve;
- la conclusione di accordi bonari con soggetti terzi;
- la copertura di spese connesse a eventuali contenziosi sorti durante l’intervento.
L’utilizzo resta subordinato al rispetto della normativa sui contratti pubblici e ai limiti degli stanziamenti assegnati.
Regime finanziario ed entrata in vigore
La legge dichiara che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT; il testo indica anche l’entrata in vigore dal 22 maggio 2025.
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