Salta al contenuto
Legge

L.R. Abruzzo 9/2025

Disposizioni in materia tributaria e sanitaria.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 9/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo n. 9/2025 ridetermina dal 2025 le aliquote dell’addizionale regionale IRPEF per scaglioni di reddito, destinando le maggiori entrate al finanziamento della sanità. Istituisce inoltre la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale e introduce linee prioritarie di contenimento della spesa sanitaria. Restano ferme le norme previgenti per i periodi d’imposta anteriori all’entrata in vigore.

Addizionale IRPEF regionale e misure organizzative per il sistema sanitario abruzzese

Addizionale regionale IRPEF e misure per la sanità in Abruzzo

La legge regionale Abruzzo 4 aprile 2025, n. 9 interviene sia sul prelievo tributario regionale sia sull’organizzazione della programmazione sanitaria e sul contenimento della spesa del Servizio sanitario regionale. La disciplina è efficace nel territorio della Regione Abruzzo e opera, per la parte tributaria, dal periodo d’imposta 2025.

Variazione dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF

Dal periodo d’imposta 2025 l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è rimodulata per scaglioni di reddito, in attuazione della normativa statale sull’autonomia finanziaria regionale e tenendo conto della riforma degli scaglioni IRPEF.

Le maggiorazioni rispetto all’aliquota di base sono:

  • 0,44 punti percentuali per i redditi fino a 28.000 euro;
  • 1,64 punti percentuali per i redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 50.000 euro.

La previsione sostituisce la disciplina precedente, che applicava una maggiorazione indistinta di 0,50 punti percentuali.

Destinazione delle maggiori entrate al sistema sanitario

Le maggiori entrate stimate in 40 milioni di euro annui, derivanti dalla nuova articolazione delle aliquote rispetto al regime previgente, sono destinate dal 2025 alla Tipologia 102 del Titolo 1 del bilancio regionale, cioè ai tributi destinati al finanziamento della sanità.

La finalizzazione è espressamente vincolata al sostegno del Sistema Sanitario Regionale e, in particolare, alla copertura dell’eventuale quota di ripiano dei disavanzi pregressi delle Aziende sanitarie locali posta a carico della Regione.

Regime di prima applicazione

Per i periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in vigore della legge continua ad applicarsi la normativa previgente. La nuova disciplina fiscale non opera quindi retroattivamente.

Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale

È istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, prevista dal decreto legislativo n. 502/1992.

La Conferenza è coordinata dall’Assessore regionale con delega alla salute, in raccordo con il Consiglio delle Autonomie Locali, ed è composta da:

  • Assessore regionale con delega al bilancio;
  • Assessore regionale con delega alle politiche sociali;
  • Presidente della Conferenza dei Sindaci di ciascuna Azienda sanitaria locale;
  • rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare la deliberazione di costituzione e funzionamento, su proposta degli Assessori competenti per salute e politiche sociali. La Regione Abruzzo, tramite le strutture del Dipartimento Sanità, assicura logistica e dotazioni necessarie.

Misure organizzative e contenimento della spesa sanitaria

Nel definire le linee guida per i Programmi triennali e i Piani operativi annuali previsti dalla normativa regionale sul disavanzo sanitario, la Giunta regionale deve considerare alcune linee di intervento prioritarie:

  • razionalizzazione della spesa per il personale amministrativo delle ASL, compresa quella per il rinnovo dei contratti di somministrazione;
  • razionalizzazione della spesa per consulenze esterne;
  • efficientamento dell’uso dei farmaci, nel rispetto delle prescrizioni del Servizio farmaceutico regionale, mediante programmazione centralizzata degli acquisti e appropriatezza prescrittiva;
  • razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, con strumenti di aggregazione della domanda e standardizzazione delle forniture secondo criteri di efficienza ed economicità.

Tali interventi devono essere coerenti anche con la disciplina regionale richiamata in materia di acquisti e organizzazione sanitaria.

Valutazione della performance dei direttori generali

La mancata attuazione delle misure previste nei Programmi triennali e nei Piani operativi annuali, adottati nel rispetto delle linee di intervento indicate dalla legge, rileva come elemento di valutazione della performance dei Direttori generali delle Aziende sanitarie locali.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT. Considerato che è pubblicata il 4 aprile 2025, l’entrata in vigore decorre dal 5 aprile 2025.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.