Cassazione Penale, Sentenza n. 11250/2022 del 28/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'appello proposto nell'interesse di Massimo Auciello avverso il rigetto della istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP del Tribunale di Benevento il 7/12/2020. In cassazione si deduceva un vizio cumulativo della motivazione con riferimento alla prospettata incidenza del decorso del tempo dalla applicazione della misura, unitamente ad altri elementi, sulla cessazione o sull'affievolimento delle esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorrente ha presentato rinuncia al ricorso allegando sopravvenuta carenza di interesse in seguito alla sostituzione della misura detentiva con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in data 17/11/2021. Il Procuratore generale aveva chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Decisione del 13/01/2022, estensore il Presidente Angelo Capozzi.
Norme richiamate
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176
Il procedimento è stato svolto ai sensi di questa disposizione; la Corte segnala il regime procedurale applicato senza che la questione di merito sulle esigenze cautelari sia stata decisa, dato il sopravvenuto vizio di interesse.
artt. 81, 319-quater c.p.; artt. 81, 56, 319-quater c.p.
Individuazione dei reati a cui si riferiva la misura cautelare originaria (tassativamente richiamati per inquadrare il procedimento penale), senza che la sentenza di cassazione entri nel merito della responsabilità penale.
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso volto a ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare, sopravviene un evento (es. sostituzione della misura con una meno afflittiva) che elimina l'interesse pratico del ricorrente, il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia espressa del ricorrente al ricorso rafforza la declaratoria di inammissibilità quando è collegata alla mancanza di interesse concreto e attuale alla riforma del provvedimento impugnato.
- La decorrenza del tempo e l'attenuazione delle esigenze cautelari sono argomenti che possono essere dedotti, ma per essere decisivi devono produrre un interesse attuale; eventi sopravvenuti che eliminano l'utilità della pronuncia rendono il ricorso inammissibile senza entrare nel merito.
- Prima di proporre o proseguire un ricorso cautelare è opportuno verificare la sussistenza dell'interesse attuale alla pronuncia (es. se la misura è già stata sostituita), per evitare spese e decadenze procedurali.
- Il pubblico ministero o la parte resistente possono chiedere la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando ricorra una modifica delle circostanze che rende il provvedimento impugnato privo di effetti concreti nei confronti del ricorrente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11031/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11032/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11038/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11040/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11042/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11044/2022 del 28/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →