Ordinanza n. 249/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva con contestuale revoca dell'iscrizione nella White List, nonché il relativo preavviso
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva notificata il 9 marzo 2026, con contestuale revoca dell'iscrizione nella White List, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Sono stati impugnati anche, ove occorresse, il preavviso e gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono, quali elementi posti a fondamento della domanda cautelare, la contestazione del quadro informativo prefettizio relativo alla presenza di dipendenti con pregiudizi penali per gravi fatti di criminalità organizzata, alle frequentazioni controindicate di alcuni dipendenti con soggetti vicini alle consorterie mafiose locali, alle cointeressenze economiche con tali soggetti, al coinvolgimento degli amministratori in un recente procedimento penale per gravi delitti contro la pubblica amministrazione connessi all'influenza sul regolare svolgimento di commesse pubbliche e alla riferibilità della governance societaria a soggetti indagati, attraverso lo schermo di persone formalmente incensurate.
La decisione
Il TAR, in sede cautelare e a un primo sommario esame, ha ritenuto il ricorso privo di sufficienti elementi di fondatezza. Il compendio informativo raccolto dalla Prefettura è stato considerato idoneo a evidenziare un'inequivoca compromissione dell'impresa e, secondo la logica del più probabile che non, una forte esposizione al pericolo di condizionamento mafioso. Il Collegio ha valorizzato la ricostruzione prefettizia quale quadro d'insieme autonomo e distinto rispetto alla valutazione propria del giudice penale, in quanto inserito nella logica del diritto della prevenzione. Ha inoltre ritenuto recessivo l'interesse privato rispetto alla tutela dell'ordine pubblico economico e del circuito legale delle attività commerciali. È stata esclusa, allo stato, l'applicazione di una misura più favorevole quale la prevenzione collaborativa, in ragione del peso specifico degli indizi, valutati nel relativo contesto geo-economico-criminale. L'istanza cautelare è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
Informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. n. 159/2011
Le disposizioni costituiscono la base normativa dell'informazione antimafia interdittiva; la valutazione prefettizia è preventiva e autonoma rispetto all'accertamento penale e può fondarsi su un quadro complessivo di elementi sintomatici del rischio di condizionamento mafioso.
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
Disciplina la domanda cautelare, che è stata respinta per l'assenza, a un primo sommario esame, di elementi di fondatezza sufficienti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ha giustificato l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della società ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'informazione antimafia interdittiva supera il vaglio del fumus quando il quadro informativo prefettizio, valutato unitariamente e secondo la regola del più probabile che non, evidenzia una forte esposizione dell'impresa al pericolo di condizionamento mafioso.
- La valutazione prefettizia antimafia ha natura preventiva e autonoma rispetto all'accertamento del giudice penale: può fondarsi su un insieme di elementi sintomatici, anche non coincidenti con una condanna penale definitiva, purché complessivamente idonei a rappresentare il rischio di infiltrazione o condizionamento mafioso.
- Nella valutazione del rischio di infiltrazione mafiosa possono assumere rilievo, considerati nel loro insieme, i precedenti o le frequentazioni controindicate di dipendenti, le cointeressenze economiche con soggetti vicini a consorterie mafiose, il coinvolgimento degli amministratori in procedimenti per gravi delitti contro la pubblica amministrazione e la riconducibilità sostanziale della governance a soggetti indagati mediante intestazioni o schermi formalmente incensurati.
- La prevenzione collaborativa non costituisce una misura necessariamente applicabile quando il peso specifico e la consistenza degli indizi, valutati nel contesto geo-economico-criminale di riferimento, rendono inadeguata una soluzione più favorevole rispetto all'interdittiva.
- In sede cautelare, l'interesse dell'impresa alla prosecuzione delle proprie attività può essere ritenuto recessivo rispetto all'interesse pubblico alla tutela dell'ordine pubblico economico e del circuito legale delle attività commerciali.
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